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Mancata liquidazione delle spese di lite: motivo di impugnazione o semplice errore materiale?

Mancata liquidazione delle spese di lite: motivo di impugnazione o semplice errore materiale?
La Corte di Cassazione ha sottoposto all’esame delle Sezioni Unite la questione relativa alla rimediabilità della mancata liquidazione, da parte del Giudice, delle spese di lite.
Cosa succede se, al momento della pronuncia della sentenza, il Giudice non procede a liquidare le spese di lite del giudizio?

In questo caso, la sentenza deve essere impugnata o si tratta di un semplice “errore materiale”, risolvibile attraverso l’attivazione della specifica procedura di correzione prevista dall’art. 288 c.p.c.?

La questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21048 dell’11 settembre 2017.

La seconda sezione della Cassazione, con la sentenza sopra citata, infatti, si era trovata ad affrontare un caso in cui era stata impugnata una sentenza emessa dalla Corte d’appello di Venezia, in quanto la stessa aveva omesso di pronunciarsi circa la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo e secondo grado.

Nello specifico, i ricorrenti avevano evidenziato che la Corte d’appello, pur avendo affermato, in sede di motivazione della sentenza, che le spese di lite “dovevano seguire il criterio della soccombenza”, non aveva poi quantificato concretamente gli importi dovuti.

La Corte di Cassazione, nel dubbio circa l’ammissibilità di questo motivo di impugnazione, aveva deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite della Cassazione, rilevando come, sull’argomento, vi fossero state precedenti decisioni contrastanti.

Osservava la Cassazione, infatti, che, un tempo, la giurisprudenza era orientata nel ritenere che la mancata liquidazione delle spese di lite potesse essere rimediata con la semplice procedura di “correzione di errore materiale (in tal senso Cass. n. 542/67 e Cass. n. 3007/73) ma che, più di recente, si era affermata la diversa opinione “circa la necessità di esperire gli ordinari mezzi di impugnazione” (in tal senso, Cass. n. 7274/1999; Cass. n. 12104/2003; Cass. n. 13513/2005).

Evidenziava la Corte, peraltro, che, ancor più di recente, il dibattito era tornato a farsi vivo, dal momento che alcune sentenze del 2014 e del 2016 avevano affermato nuovamente la possibilità di avvalersi della procedura di correzione di errore materiale.

Rilevava la Cassazione, inoltre, che tale questione di carattere processuale appariva della
massima importanza, attesa la frequente ricorrenza del problema”, con conseguente “necessità di offrire una soluzione uniforme”.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rimetteva la questione all’esame delle Sezioni Unite, la quale, presumibilmente nei prossimi mesi, fornirà il proprio indirizzo interpretativo sul punto.


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