Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Licenziamento per superamento del periodo di malattia

Lavoro - -
Licenziamento per superamento del periodo di malattia
Nel caso di superamento del periodo di malattia (c.d. comporto) il datore di lavoro ha diritto a valutare la convenienza e l'utilità della prosecuzione del rapporto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17243 del 22 agosto 2016, si è occupata di un caso di “licenziamento per superamento del periodo di comporto” (periodo di malattia).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Firenze aveva confermato il rigetto della domanda proposta da un lavoratore, avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato dall’Università di Siena, sua datrice di lavoro.

Il giudice di secondo grado, in particolare, aveva osservato che tale tipologia di licenziamento “è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non ha natura soggettivo – disciplinare”, con la conseguenza che “la sua legittimità non è subordinata alla analitica indicazione delle giornate di assenza, essendo sufficienti indicazioni più complessive relative al periodo di riferimento, alla disciplina contrattuale applicabile e al numero complessivo delle giornate di assenza, fermo restando l’onere – nell’eventuale sede giudiziaria – di allegare e provare compiutamente i fatti costitutivi del potere esercitato”.


Ebbene, nel caso di specie, secondo la Corte d’appello, queste indicazioni essenziali erano state evidenziate nella lettera di licenziamento e, pertanto, il licenziamento stesso doveva considerarsi pienamente legittimo.


Ritenendo la pronuncia ingiusta, il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 604/1966, in quanto la lettera di licenziamento non indicava i “giorni di assenza considerati ai fini della maturazione del periodo di comporto”.


Secondo il ricorrente, inoltre, la comunicazione dei motivi di licenziamento “era giunta oltre il termine di sette giorni indicati dal secondo comma dell’art. 2 legge n. 604/66 (previgente alla riforma di cui alla L. n. 92/2012), a seguito di richiesta inoltrata dal ricorrente”.


Il lavoratore osservava che il giudice di secondo grado aveva errato nel ritenere tempestivo il licenziamento, il quale, invece, era “intervenuto a distanza di tempo dal momento in cui, secondo la ricostruzione fattuale di parte datoriale, era stato superato il periodo del comporto”.


Rilevava, infine, il ricorrente come dalla consulenza tecnica espletata risultasse che “la terapia praticata dal ricorrente fosse da considerarsi cura invalidante, mentre la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che essa non integrasse i presupposti di applicabilità della norma e dunque non aveva operato la detrazione dal computo dei giorni di assenza ad essa ascrivibili”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal lavoratore-ricorrente.


Il ricorrente, infatti, ammetteva che il datore di lavoro avesse specificato i periodi di assenza a seguito della sua richiesta, ma deduceva anche che ciò fosse avvenuto oltre il termine di sette giorni previsto dalla Legge n. 604/66, art. 2, secondo comma, vigente all’epoca dei fatti.


Secondo la Cassazione, tuttavia, tale norma prevedeva “che fosse consentito al lavoratore di richiedere i motivi entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento e che in tal caso il datore di lavoro fosse tenuto a fornire per iscritto la comunicazione entro 7 giorni dalla richiesta”.


Nel caso di specie, tuttavia non risultava né che il lavoratore avesse avanzato la richiesta tempestivamente, né che il datore di lavoro avesse risposto oltre il termine previsto dalla legge. dalla sentenza impugnata.


Quanto alla legittimità del licenziamento intimato, la Cassazione precisava che il datore di lavoro, in caso di superamento del periodo di comporto, ha il diritto di valutarenel complesso la convenienza ed utilità della prosecuzione del rapporto in relazione agli interessi aziendali”.


Nemmeno poteva ritenersi decisivo il riferimento all’espletata consulenza tecnica, dal momento che il ricorrente non aveva riportato il testo della perizia medico-legale, nè il contenuto degli accertamenti svoltiche consentirebbero di fare emergere, a suo avviso, l’errore di giudizio espresso dalla Corte territoriale”.


Dunque, la mancata descrizione degli esiti delle indagini impediva alla Cassazione di valutare la bontà dell’operato della Corte d’appello.


Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la sentenza resa dalla Corte d’appello.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.