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Licenziamento: entro quando si puņ contestarlo?

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Licenziamento: entro quando si puņ contestarlo?
La Cassazione ha precisato che il lavoratore deve contestare il licenziamento al datore di lavoro entro 60 giorni dalla sua comunicazione ed entro 270 giorni dalla scadenza di tale termine deve proporre ricorso davanti al Tribunale.

E’ del 17 maggio 2017 una nuova sentenza della Corte di Cassazione in materia di licenziamento (Cass. civ., sentenza n. 12352 del 17 maggio 2017.

In particolare, entro quale termine deve essere proposta la domanda di impugnazione del licenziamento davanti al Tribunale?

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un lavoratore aveva agito in giudizio, al fine di veder dichiarata l’illegittimità del licenziamento disciplinare (art. 7 legge n. 300 del 1970) che gli era stato intimato dal proprio datore di lavoro, chiedendo al Tribunale di condannare quest’ultimo alla riassunzione o al risarcimento, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966.


Il lavoratore, in particolare, aveva lavorato come “educatore addetto alla vendita” presso una Cooperativa Sociale ma, ad un certo punto, egli era stato licenziato a seguito di un procedimento disciplinare, con il quale gli erano state contestate delle assenze ingiustificate.

Secondo il datore di lavoro, infatti, il lavoratore era stato assente, una volta, nonostante il medico avesse accertato la sua idoneità a riprendere il lavoro dopo un periodo di malattia e, una seconda volta, giustificando l’assenza solo per telefono.

Ad avviso del lavoratore, tuttavia, la prima delle assenze in questione era stata giustificata dalla prosecuzione della malattia, che era stata certificata dal medico curante e comunicata al datore di lavoro, mentre la seconda era stata dovuta ad un improvviso malore della moglie.

Il Tribunale, che si era pronunciato nel primo grado di giudizio, aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore, in quanto la stessa sarebbe stata proposta oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, così come modificato dall’art. 32 legge n. 183 del 2010.

Ai sensi di tale disposizione, in particolare, “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta” e “l'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato”.

In sostanza, dunque, il lavoratore deve contestare al datore di lavoro il licenziamento entro 60 giorni e nei successivi 270 giorni deve proporre la domanda giudiziale davanti al Tribunale.

La sentenza del Tribunale veniva riformata in secondo grado e la Corte d’appello dichiarava l’illegittimità del licenziamento, condannando la Cooperativa datrice di lavoro a riassumere il lavoratore o a risarcirgli il danno.

La Cooperativa decideva, dunque, di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo la ricorrente, infatti, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto di dover calcolare il termine di decadenza di 270 giorni, previsto dall’art. 32 della legge 183 del 2010, “non dal momento della effettiva proposizione dell’impugnazione stragiudiziale del recesso, bensì dallo spirare del 60 giorno previsto in via generale per tale impugnazione dal comma 1 dell’art. 6 L.n. 604/66”.


La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione alla Cooperativa ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che l’art.32, comma 1, della legge n. 183 del 2010 stabilisce che “il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione (in forma scritta)” e che “l’impugnazione non è efficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale…”.


Ebbene, secondo la Corte, il termine di decadenza di 270 giornideve in ogni caso decorrere dalla scadenza del 60° giorno dalla comunicazione del licenziamento”, anche nel caso in cui il lavoratore “abbia provveduto, liberamente, ad impugnare il recesso con maggiore tempestività senza attendere il 60 giorno dalla comunicazione del recesso”.

Di conseguenza, la Cassazione rilevava che, nel caso di specie, il lavoratore era decaduto dalla possibilità di impugnare il licenziamento in questione, dal momento che il ricorso davanti al Tribunale era stato proposto ben oltre il termine di 270 giorni previsto dalla legge.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla Cooperativa ricorrente, annullando la sentenza emessa dalla Corte d’appello e rigettando la domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore.


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