La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 13570 del 20 marzo 2017, si è occupata proprio di un caso in cui un soggetto era stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 20 della legge n. 110 del 1975, per non aver custodito in modo appropriato una pistola, il relativo caricatore e 50 cartucce, che erano legittimamente detenuti.
Il Tribunale che si era pronunciato nel primo grado di giudizio aveva, infatti, ritenuto che le modalità di custodia della pistola, del caricatore e delle cartucce, non potevano considerarsi adeguate, dal momento che sarebbero potute accedere all’arma anche persone che non risiedevano nella casa, con il rischio che l’arma potesse essere utilizzata in modo improprio.
L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Osservava l’imputato, infatti, che la pistola, il caricatore e le munizioni erano custoditi in tre luoghi diversi dell’abitazione (dove l’imputato abitava da solo), che si trovava, peraltro, fuori dal centro abitato ed era assicurata anche da cancelli blindati.
Infatti, l’imputato teneva la pistola sotto il materasso, il caricatore dentro una cassapanca e le cartucce erano state messe dentro il cassetto di un mobile posto nella veranda dell’abitazione.
Di conseguenza, non poteva considerarsi commessa la contestata contravvenzione, dal momento che l’imputato aveva adottato tutte le opportune cautele per la custodia dell’arma.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di poter dar ragione all’imputato, accogliendo il relativo ricorso.
Osservava la Cassazione, infatti, che l’art. 20 della legge n. 110 del 1975, stabilisce che le armi devono essere custodite “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica” e tale obbligo può considerarsi assolto a condizione che il proprietario dell’arma adotti tutte le cautele che possono essere pretese da una persona di normale prudenza.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, era stato accertato che l’imputato viveva da solo e che la pistola era nascosta sotto il materasso, il caricatore era nascosto dentro una cassapanca e le cartucce erano state messe dentro il cassetto di un mobile in veranda.
Inoltre, la Cassazione evidenziava che non risultava che la casa dell’imputato fosse frequentata da minorenni, nel qual caso sarebbero state necessarie delle cautele ulteriori).
Di conseguenza, considerate le modalità della custodia, la Cassazione riteneva che l’imputato avesse adempiuto l’obbligo di cui all’art. 20 sopra citato, dal momento che la norma non richiede l’adozione anche di particolari sistemi antifurto.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza di condanna di secondo grado perché il fatto non sussiste.