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Legge 104 e vincolo triennale, ecco come funziona, chi deve rispettarlo e quali sono le eccezioni e i vantaggi

Legge 104 e vincolo triennale, ecco come funziona, chi deve rispettarlo e quali sono le eccezioni e i vantaggi
In cosa consiste il vincolo triennale per i docenti? Come funziona per chi beneficia della legge 104?
Quello dell'insegnante era, un tempo, uno dei lavori più ambiti. Un buono stipendio, mezza giornata di lavoro, tre mesi di ferie... ultimamente, però, sembra che le cose siano cambiate.
Se parli con un docente, infatti, ti dirà che spesso deve restare a scuola il pomeriggio. Se parli con chi vuole diventare insegnante, si lamenterà di come ciò sia divenuto complicato, tra laurea, crediti, graduatorie, concorsi e chi più ne ha più ne metta. Ma, appunto, una volta assunti, le difficoltà non finiscono.
Forse avrai sentito parlare, per quanto riguarda gli insegnanti, del vincolo triennale. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2017 e successive modifiche, i docenti neoassunti sono tenuti a rimanere nella medesima istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Sussiste, quindi, un vincolo triennale che impedisce al docente neoassunto di fare domanda di trasferimento o mobilità.
Ma, si sa, dove c'è una legge c'è anche, quasi sempre, un'eccezione. Oltre ai casi di sovrannumero o esubero, difatti, la norma prevede un eccezione per i beneficiari della legge n. 104/1992.

In particolare, ex art. 13, comma 5 del d.lgs. n. 59/2017, sussiste il vincolo triennale, salvo i casi "di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". Da tale assetto normativo, quindi, si ricava che ha la possibilità di fare domanda di trasferimento, anche prima che siano decorsi tre anni, il docente neoassunto che sia portatore di handicap in situazione di gravità o il docente neoassunto che assista un familiare disabile in situazione di gravità. Si tratta, in quest'ultimo caso, dei lavoratori individuati dal comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, richiamato dal comma 5 del medesimo articolo. 
In particolare, ex art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, il lavoratore, rispetto alla persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, deve essere coniuge, parte di un'unione civile, convivente, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, quanto previsto dalla norma si estende anche a parenti o affini della persona con disabilità in situazione di gravità entro il terzo grado.

Tornando all'art. 13, comma 5 del d.lgs. n. 59/2017, può quindi fare domanda di trasferimento o mobilità, prima dei tre anni, il soggetto disabile in situazione di gravità o il familiare che assiste il disabile in situazione di gravità, ma purché tali situazioni siano sopravvenute rispetto al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. 
Quindi, l'eccezione si concretizza solo nel caso che tali situazioni siano intervenute dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso o dopo l'iscrizione alle graduatorie (GAE o GPS).

Va comunque ricordato, inoltre, che, ai sensi del medesimo art. 13, comma 5 del d.lgs. n. 59/2017, il docente può, in ogni caso, presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.


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