Inoltre l'art. 832 del c.c., che sancisce il diritto di proprietà, stabilisce che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Di conseguenza possiamo affermare che il diritto di proprietà non è assoluto, ma sottoposto ai limiti della legge.
La casa in un condominio non fa eccezione; quindi chi ha la proprietà di un appartamento deve sapere che sarà tenuto a pagare le spese per mantenerlo, come le spese di condominio o le spese - ordinarie e straordinarie - approvate dalla maggioranza dell'assemblea condominiale.
Questo, però, non significa che non ci siano degli espedienti per evitare di pagare le spese che non vogliamo o non possiamo sostenere.
Anzitutto la giurisprudenza afferma che la maggioranza dell'assemblea condominiale non può abusare della propria posizione per imporre alla minoranza spese per essa insostenibili. In questo caso è possibile impugnare la delibera assembleare - da parte di chi si sia astenuto o abbia votato contro la proposta - entro 30 giorni dalla votazione. Chi non era presente può impugnarla entro 30 giorni dalla ricezione del verbale.
Bisogna specificare che il giudice, però, non può entrare nel merito della congruità delle spese rispetto ai lavori da sostenere, ma può esprimersi solo sull'abuso della maggioranza verso la minoranza, che può aversi solo in due casi:
- quando le decisioni prese dalla maggioranza si discostano dalla tutela dell'interesse del condominio e sono volte a danneggiare la minoranza;
- quando ci sono atti persecutori nei confronti della minoranza.
Un'ultima possibilità può aversi in caso di assemblea viziata, il cui verbale può essere impugnato nel termine di 30 giorni dinanzi al giudice. Casi in cui la delibera si ritiene viziata si hanno quando:
- l'assemblea non delibera la costituzione di un fondo in cui verranno accantonate le quote millesimali per il pagamento;
- c'è stato un errore nella ripartizione delle spese sulla base delle tabelle millesimali;
- non c'è stata la convocazione di tutti alla riunione;
- l'avviso non contenga, tra i punti all'ordine del giorno, la votazione sui lavori;
- vizi di forma o di procedura.
Nel caso in cui non ricorrano queste fattispecie e, quindi, ci sia l'obbligo di pagare, se ciò non viene fatto il condominio potrà richiedere al giudice un decreto ingiuntivo. Ciò è possibile anche nel caso in cui nell'abitazione vivano minori, portatori di handicap e anziani.