Il caso: insulti al superiore in una chat chiusa
La vicenda riguarda un lavoratore licenziato dopo che alcuni suoi messaggi vocali, contenenti insulti e frasi razziste indirizzate al proprio team leader, erano stati resi noti all’azienda. Le comunicazioni erano state inviate all’interno di un gruppo WhatsApp denominato “Amici di lavoro”, composto esclusivamente da colleghi. Sebbene il linguaggio utilizzato fosse offensivo, la Cassazione ha ritenuto che la conversazione, essendo avvenuta in uno spazio privato, non potesse legittimare un provvedimento disciplinare così drastico.
La riservatezza delle comunicazioni prevale sulle esigenze aziendali
Il cuore della decisione risiede nella tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni, che si estende anche ai sistemi di messaggistica istantanea. La Corte ha escluso l'assimilabilità della chat di WhatsApp a una bacheca di Facebook, poiché quest'ultima è accessibile a un pubblico indefinito, mentre i messaggi WhatsApp sono rivolti a un gruppo ristretto di persone. Invero, gli Ermellini hanno affermato che le espressioni contenute nei messaggi vocali non erano destinate a una diffusione ampia, ma erano limitate a un circolo ristretto di destinatari (ovvero, gli altri colleghi).
A tal proposito, la Corte ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali, come la sentenza n. 170/2023 della Corte Costituzionale, per ribadire che le conversazioni scambiate su WhatsApp non possono essere trattate alla stregua di dichiarazioni pubbliche, bensì rientrano nell’ambito della corrispondenza privata.
Obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
La società giustificava il licenziamento sostenendo che il datore di lavoro fosse tenuto a intervenire, per tutelare la salute del dipendente oggetto delle offese, ai sensi dell'art. 2087 del c.c.. La Cassazione tuttavia ha confermato che, anche in presenza di espressioni offensive, il loro carattere privato impediva di configurare una giusta causa di licenziamento, in linea con i precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 21965/2018). La sentenza ha sottolineato l'importanza di valutare il contesto e la destinazione delle comunicazioni, non potendo equiparare una conversazione privata a un atto di comunicazione pubblica.
Il ruolo della divulgazione: una violazione della privacy
Infine, un aspetto centrale della controversia riguarda le modalità con cui l’azienda è venuta a conoscenza del contenuto dei messaggi. La Cassazione ha evidenziato che l’accesso, da parte del datore di lavoro, a una comunicazione privata, pur se trasmessa da un collega, non giustifica l’uso delle informazioni raccolte per sanzionare il dipendente.
In sostanza, il diritto alla privacy non può essere compromesso sulla base della gravità del linguaggio utilizzato in un contesto ristretto e non destinato a un pubblico più ampio.