La finalità dell'istituto è limitare l'utilizzo di una prassi oramai piuttosto comune tra i lavoratori, i quali, al fine di farsi licenziare dal datore di lavoro, si assentano dal luogo di lavoro senza alcuna giustificazione, in attesa appunto del licenziamento. L’obiettivo dei dipendenti è ottenere la Naspi a seguito del licenziamento.
Pertanto, per risolvere tale problematica, il legislatore è intervenuto, qualificando le dimissioni di fatto come una modalità innovativa di risoluzione del rapporto di lavoro.
In altre parole, il datore di lavoro, dinanzi all’assenza ingiustificata e prolungata di un lavoratore, potrà comunicare la stessa all’Ispettorato del Lavoro. Si parla di assenza ingiustificata e prolungata quando il lavoratore si assenta dal luogo di lavoro per un periodo di tempo superiore a quello stabilito dal C.C.N.L. o, comunque, superiore ai 15 giorni.
Una volta ricevuta tale comunicazione, l’Ispettorato del Lavoro procederà a verificare la veridicità di quanto affermato dal datore di lavoro. Qualora il controllo dovesse avere esito positivo, allora si verificherà una risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, per la quale non saranno necessarie ulteriori formalità.
Il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro è particolarmente rilevante in questo ambito. Esso, infatti, funge da garante contro licenziamenti arbitrari o ingiusti. Inoltre, il suo intervento è finalizzato a far sì che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in condizione di equilibrio e parità tra le parti.
Tuttavia, il meccanismo delle dimissioni di fatto non sarà operativo qualora il lavoratore sia in grado di dimostrare che, in realtà, la sua assenza dal luogo di lavoro è stata determinata da cause di forza maggiore o da eventi a lui non imputabili.
Pertanto, in presenza di una giustificazione da parte del lavoratore, non si verificherà la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.
In questo modo, il legislatore fornisce comunque un meccanismo di protezione nei confronti dei lavoratori, affinché l’istituto delle dimissioni di fatto non sia impiegato in modo scorretto e con finalità punitive.
La disciplina delle dimissioni di fatto si intreccia anche con quella del ticket di licenziamento.
Secondo la normativa odierna, quando un datore di lavoro licenzia un proprio dipendente, è obbligato a versare il cosiddetto “ticket di licenziamento” all’Inps, ovvero un contributo economico finalizzato a sostenere il costo della disoccupazione. L’importo del ticket di licenziamento è stabilito annualmente, tenendo conto dei dati dell’inflazione.
Tale istituto è stato oggetto di numerose critiche da parte delle imprese, le quali hanno lamentato che in questo modo si introduce, a loro carico, un ulteriore costo, da applicare anche nei casi di licenziamenti giustificati.
Tuttavia, quando operano le dimissioni di fatto, questo contributo non dev’essere versato dal datore di lavoro, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà per volontà del lavoratore, non trattandosi di un vero e proprio licenziamento.