Proprio sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5051, depositata il 6 marzo 2026, affermando che le ferie devono essere retribuite con la paga ordinaria, comprensiva di tutte le indennità che il lavoratore percepisce abitualmente nello svolgimento delle proprie mansioni. Nessuna clausola contrattuale collettiva, per quanto formalmente negoziata, può legittimamente derogare a questo diritto.
Turni, buoni pasto e indennità sparite: la battaglia di un ferroviere campano
Al centro della controversia vi è un dipendente della società Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV), che gestisce il trasporto ferroviario e su gomma in Campania, il quale aveva fatto ricorso al Tribunale di Benevento lamentando il mancato computo, nella base di calcolo della retribuzione feriale, di alcune specifiche voci della propria busta paga, ossia l'indennità perequativa, l'indennità compensativa, il buono pasto e l'indennità di turno.
Queste voci erano state escluse dal calcolo in virtù di una serie di accordi collettivi: l'accordo regionale del 16 novembre 2011, l'accordo aziendale del 25 luglio 2012 e il più risalente accordo nazionale del 21 maggio 1981. In sostanza, le parti sociali avevano concordato, nel tempo, di tenere fuori queste componenti retributive dal trattamento economico spettante durante le ferie.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 839 del 2021, aveva accolto il ricorso del lavoratore. Aveva dichiarato nulle le clausole degli accordi collettivi nella parte in cui escludevano tali indennità dalla base di calcolo feriale, riconoscendo al dipendente il diritto alle relative differenze retributive per il periodo compreso tra il 1° agosto 2014 e il 30 aprile 2018, quantificate in circa 2.915 euro lordi. L'EAV aveva impugnato tale decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, la quale, con sentenza n. 1298 del 18 marzo 2024, aveva rigettato l’appello confermando le conclusioni del giudice di primo grado. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
Nessuna clausola collettiva può ridurre la paga feriale
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'EAV. La decisione degli Ermellini ruota attorno alla nozione di retribuzione feriale e al suo rapporto con il diritto dell'Unione Europea. Il punto di partenza è l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro, che garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha elaborato, nel tempo, una giurisprudenza piuttosto granitica circa il significato di “retribuzione normale” durante le ferie, stabilendo – tra le altre, nelle sentenze Williams (C-155/10) e Hein (C-385/17) – che il lavoratore non deve essere indotto a rinunciare alle ferie per ragioni economiche, il che accadrebbe se durante il periodo di riposo percepisse una retribuzione inferiore a quella ordinaria.
Facendo propri questi principi, la Cassazione – a partire dalla sentenza n. 13425 del 2019 – ha stabilito che le voci retributive variabili devono rientrare nella base di calcolo delle ferie quando presentino un nesso intrinseco con l'esecuzione delle mansioni contrattuali, indipendentemente dal loro carattere fisso o variabile. Con la sentenza in commento la Suprema Corte ribadisce questa linea interpretativa, confermando che le indennità perequativa e compensativa erogate dall'EAV ai propri dipendenti sono strettamente collegate alle specificità del lavoro svolto. Esse, infatti, erano state introdotte per compensare i disagi propri dell'attività ferroviaria – come turni, orari irregolari, condizioni operative particolari – e sono calcolate in misura fissa, pensionabile e rilevante ai fini del TFR. Tali caratteristiche le rendono parte integrante della retribuzione normale, non componenti accessorie od occasionali.
Il ragionamento della Corte non si ferma alle ferie in senso stretto, ma si estende ad altre forme di assenza retribuita. La Cassazione ha chiarito, richiamando la disciplina di cui alla L. n. 90/1954, che i quattro giorni di permesso previsti dall'art. 29 del CCNL 2015 in sostituzione delle festività soppresse godono dello stesso regime economico delle ferie ordinarie. Pertanto, se le indennità di turno e i buoni pasto devono essere computati nella retribuzione feriale, essi devono necessariamente concorrere anche alla determinazione del trattamento economico di questi giorni aggiuntivi.