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Lasciare l'aria condizionata accesa nell'auto in sosta è vietato, le multe sono salatissime: ecco cosa non devi fare

Lasciare l'aria condizionata accesa nell'auto in sosta è vietato, le multe sono salatissime: ecco cosa non devi fare
Vediamo insieme cosa dice il Codice della strada
L’esodo estivo è incominciato e molti di noi sceglieranno la macchina per spostarsi e raggiungere le mete preferite. E non vi è dubbio che l’’uso dell’aria condizionata in auto sia ormai diventata una necessità per rendere il viaggio più piacevole, soprattutto se affrontato durante le ore più calde.
Tuttavia, non tutti sanno che il suo utilizzo, se poco corretto, può comportare delle sanzioni.

Mantenere l’aria condizionata accesa durante una sosta è infatti un comportamento che favorisce l’inquinamento e può costituire una violazione del D. Lgs. n. 285/1992, ovvero il Codice della Strada. La norma di riferimento è l’art. 157, comma 7-bis

Ma cosa dice nello specifico la norma citata?
La norma citata impone il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso. E le sanzioni per chi lascia il motore acceso con l’aria condizionata attiva durante la sosta non sono affatto trascurabili. La multa può variare da un minimo di 223 euro a un massimo di 444 euro. La regola, in vigore da gennaio 2021, è stata introdotta con lo scopo di promuovere una guida sostenibile ed ecologica, puntando a limitare le emissioni di gas serra e lo spreco di carburante durante la sosta dell’auto. Questo divieto, si precisa, vale solo per le auto a benzina, diesel, GPL o metano, e non per le auto elettriche.

Per comprendere la fattispecie sanzionata facciamo ora un esempio di una possibile contestazione.

In una giornata estiva, particolarmente calda e afosa, Giorgio ha un appuntamento con i suoi amici per andare al mare, e, non conoscendo bene il posto, si ferma per qualche minuto in zona strisce bianche, giusto il tempo di una telefonata per meglio definire il luogo d'incontro. Tuttavia lo fa mantenendo accesi sia l'auto che il climatizzatore. Nel giro di pochi secondi, viene accostato da una volante dei vigili urbani del posto e si vede multato di 223 euro per violazione dell'articolo 157, comma 7-bis, del Codice della Strada.

Giorgio ha infranto il Codice della strada? La multa dev’essere pagata?
Per rispondere a queste domande riteniamo utile riportare le definizioni chiave contemplate dal citato articolo 157 comma 1:
  1. per fermata s’intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
  2. per sosta s’intende invece la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
  3. per arresto s’intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
Nel caso dell'esempio riportato sembrerebbe allora che il veicolo sia da considerare in fermata e non in sosta. E visto e considerato che il comma 7-bis si applica solo in caso di sosta la multa potrebbe dunque essere legittimamente contestata da Giorgio.
Ma quanto tempo deve trascorrere perché un veicolo possa ritenersi in sosta e non in fermata? Il punto è che manca un riferimento esplicito alla durata della sospensione di marcia protratta nel tempo. La regola, quindi, innanzitutto è quello del buon senso: limitare cioè al minimo quelle condotte poco responsabili suscettibili di arrecare danni all’ambiente.

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