La definizione di donazione è contenuta all’interno dell’art. 769 del c.c., secondo cui si tratta di un contratto mediante il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce un'altra, trasferendole un proprio diritto (come un bene immobile) o assumendo un obbligo a favore di quest’ultima.
Le donazioni possono essere classificate in due categorie:
- donazione diretta: consiste nell’atto attraverso cui una persona concede a un’altra un bene di sua proprietà. Nel caso di beni immobili o beni di valore significativo, è obbligatorio un atto notarile affinché la donazione sia valida;
- donazione indiretta: si realizza tramite atti che, sebbene motivati da finalità diverse, comportano un arricchimento del donatario per un atto di liberalità, senza la necessità di un documento notarile. Un esempio è il pagamento di una rata di mutuo a favore del donatario o il trasferimento di somme di denaro dal conto di un genitore a quello di un figlio per facilitare l'acquisto di una casa.
La questione della cointestazione di conti correnti e dei versamenti effettuati su di essi è stata oggetto di analisi da parte della giurisprudenza, la quale, in presenza di specifiche condizioni, ha qualificato tali operazioni come donazioni indirette.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la cointestazione, con firme e disponibilità separate, di una somma su un conto bancario può configurarsi come una donazione indiretta qualora:
- la somma sia originariamente di proprietà di uno solo dei cointestatari;
- il trasferimento avvenga con l'intenzione del titolare del denaro di arricchire l’altro cointestatario per motivi di liberalità (è necessaria, quindi, l’esistenza del cosiddetto “animus donandi”).
L’animus donandi riflette l’intento di arricchire il donatario, come stabilito dall'art. 760 del c.c. e costituisce un elemento essenziale per considerare valida la donazione. Solo se è dimostrata tale intenzione, il bonifico su un conto cointestato può essere classificato come una donazione indiretta. È dunque necessario dimostrare che il fine esclusivo del titolare del denaro, al momento del trasferimento, fosse quello di compiere un atto di liberalità.
Se, invece, il titolare prova che il bonifico è stato effettuato per motivi diversi (come, ad esempio, la protezione dei fondi da azioni esecutive dei creditori o la necessità di affrontare una spesa specifica per il bene dei figli), non si potrà più considerare una donazione indiretta. Pertanto, la mera cointestazione di un conto o un trasferimento di denaro non sono sufficienti, di per sé, a presupporre l’esistenza di una donazione. È necessaria un'analisi approfondita delle circostanze specifiche del caso, per accertare se esista l’intenzione liberale del disponente.
Le donazioni indirette non necessitano della forma dell’atto pubblico richiesta per le donazioni dirette. È sufficiente che vengano seguite le modalità previste in relazione all’operazione utilizzata per realizzare la liberalità. Pertanto, nel caso di un bonifico, non è obbligatorio rivolgersi a un notaio né pagare l’imposta di registro o l’imposta sulle donazioni (anche se quest’ultima non è dovuta per donazioni tra coniugi o tra ascendenti in linea retta fino a un valore di 1 milione di euro).