La Suprema Corte ha avuto modo di precisare come l’animale non possa, a rigore, essere inquadrato nell’alveo delle “cose” inanimate, degli oggetti, dovendo al contrario essere fatto rientrare nella categoria degli esseri “senzienti”, capaci, in quanto tali, di percepire il dolore e la sofferenza, giacché dotati di sensibilità psico-fisica (Cass. sent. n. 54531/2016).
Sebbene il cane, in quanto tale, non sia classificato tra i soggetti di diritto, il che porta ad escludere che sia prevista una forma di risarcimento del danno direttamente in favore dell’animale per i pregiudizi subìti, tuttavia, ciò che viene valorizzato dall’ordinamento giuridico è il rapporto di affetto, la relazione intensa che si crea tra un uomo e il proprio animale da compagnia.
Il sistema risarcitorio è strutturato per predisporre adeguate forme di tutela in favore dell’individuo umano, tale per cui l’investimento di un animale senza padrone non impone particolari obblighi risarcitori - salve le ipotesi di fatto commesso con crudeltà verso gli animali o in maniera superficiale e per futili motivi - mentre diversa sorte toccherà al danneggiante se il cane aveva un proprietario che si dolga per il danno causato al proprio quadrupede.
In caso di sinistro stradale in cui il cane venga investito, il conducente dell’autovettura sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti del “padrone” dell’animale, vuoi sotto il profilo patrimoniale, ad esempio, per quanto concerne le spese mediche occorrenti per la sua cura, vuoi sotto il profilo non patrimoniale, per le sofferenze e il turbamento interiore subiti a causa delle lesioni occorse o del venir meno del proprio animale da compagnia.
L’art. 189 del “Codice della Strada” prevede che l’utente, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, da cui consegua un danno a uno o più animali “d’affezione, da reddito o protetti” sia tenuto a fermarsi, prestando il dovuto soccorso, pena la sanzione amministrativa.
In caso di investimento di animale, dunque, l’automobilista risulta tenuto ad allertare le competenti forze dell’ordine.
La questione si inserisce nel quadro di sinistro concernente la circolazione di veicoli per cui il proprietario, di regola, dovrà aver previamente sottoscritto apposita polizza assicurativa RC Auto, obbligatoria per legge, in mancanza della quale tenuto al risarcimento sarà il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Dunque, colui che assume che il proprio animale sia stato danneggiato a causa del comportamento del conducente del veicolo, dovrà inoltrare richiesta risarcitoria debitamente corredata della relativa documentazione alla compagnia assicuratrice dell’automobilista in esame.
Resta fermo che, per poter richiedere l’indennizzo alla compagnia assicuratrice, è richiesto, quale presupposto, che sia stata la condotta dell’automobilista a cagionare l’evento di danno. Se, invece, esso sia riconducibile al comportamento dell’animale senza che alcun rimprovero, neppure a titolo di colpa, si possa muovere al conducente, nulla sarà dovuto dall’assicurazione.