La pensione di invalidità è una prestazione economica a favore di soggetti con un'incapacità lavorativa totale e permanente, i quali si trovano in stato di bisogno economico.
La legge (L. n. 118 del 1971) prevede che l'invalidità civile sia riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che causa una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo.
Per valutarne la sussistenza, una Commissione medica dell'ASL procederà ad accertamenti medici e clinici. La Commissione può accertare vari livelli di gravità dell'invalidità e, rispetto alla percentuale di invalidità accertata, il soggetto ha diritto a differenti benefici: dal 33% al 66% si ha un'invalidità civile lieve; dal 67% al 99%, il grado d'invalidità civile è medio-grave; con il 100% di invalidità si configura uno stato di non autosufficienza.
Qualora sia stata riconosciuta un'invalidità al 100%, si ha diritto alla pensione di inabilità, nel rispetto dei limiti reddituali e di altri requisiti sanitari e amministrativi.
L'invalidità civile, in particolare, si connota come definitiva se la Commissione medica accerta una riduzione permanente della capacità di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla perdita di un arto (braccio o gamba) o di un senso (vista, udito, ecc.).
In questi casi la Commissione medica non richiede visite di revisione, perché la situazione non può cambiare. L'INPS può, tuttavia, convocarla per un controllo straordinario, soprattutto se emergono nuove cure o tecnologie che migliorano la capacità lavorativa.
L'Istituto nazionale di previdenza è, infatti, sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario (cfr. sul punto l'art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90).
Ne deriva che l'INPS può diminuire o revocare un'invalidità considerata definitiva laddove, all'esito di una visita straordinaria, ritenga che la situazione sia migliorata. In pratica, ciò potrebbe verificarsi se la persona ha recuperato parte o tutta la capacità di lavorare, per effetto - ad esempio - dell'innesto di una protesi innovativa che consente di lavorare anche senza un arto, o di un trapianto che permette di riacquistare la vista.
In simili casi, dunque, l'INPS può ridurre o cancellare l'invalidità, una volta riscontrato un effettivo miglioramento.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta - è bene rammentarlo - la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del D.P.R. 698/1994).
Si ricorda, inoltre, che - a seguito della legge di bilancio 2025 e del nuovo decreto sulla disabilità di cui al D. Lgs. 62/2024 - l'INPS ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l'iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.
Il comma 167 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 introduce, infatti, un nuovo comma 3-bis all'art. 33 del D.Lgs. n. 62/2024, con cui si dispone che, fino al 31 dicembre 2025, le revisioni per prestazioni già riconosciute a soggetti con patologie oncologiche siano effettuate tramite valutazione sugli atti, a meno che l'interessato non richieda espressamente una visita diretta.
Pertanto gli accertamenti di revisione di soggetti con patologie oncologiche devono essere definiti sugli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata già consente una valutazione obiettiva.
Ma come funziona il processo di revisione dell'invalidità?
In pratica, in via preliminare, all'interessato viene inviata una comunicazione contenente l'invito a trasmettere, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione sanitaria utile a definire sugli atti l'accertamento sanitario. Una volta pervenuta la documentazione sanitaria, la Commissione deve procedere prioritariamente alla valutazione sugli atti. Tenuto conto che il precitato comma 3-bis consente all'interessato di richiedere la visita diretta, l'interessato può, entro lo stesso termine di 40 giorni, farne espressa richiesta, tramite posta elettronica ordinaria o PEC, al Centro Medico Legale di competenza.
Si ribadisce che, qualora non pervenga ulteriore documentazione sanitaria o indicazione da parte dell'interessato della visita diretta, la Commissione medica può, comunque, procedere alla definizione sugli atti sulla base della documentazione in suo possesso, qualora ritenuta sufficiente per la formulazione del giudizio medico legale.
La legge (L. n. 118 del 1971) prevede che l'invalidità civile sia riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che causa una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo.
Per valutarne la sussistenza, una Commissione medica dell'ASL procederà ad accertamenti medici e clinici. La Commissione può accertare vari livelli di gravità dell'invalidità e, rispetto alla percentuale di invalidità accertata, il soggetto ha diritto a differenti benefici: dal 33% al 66% si ha un'invalidità civile lieve; dal 67% al 99%, il grado d'invalidità civile è medio-grave; con il 100% di invalidità si configura uno stato di non autosufficienza.
Qualora sia stata riconosciuta un'invalidità al 100%, si ha diritto alla pensione di inabilità, nel rispetto dei limiti reddituali e di altri requisiti sanitari e amministrativi.
L'invalidità civile, in particolare, si connota come definitiva se la Commissione medica accerta una riduzione permanente della capacità di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla perdita di un arto (braccio o gamba) o di un senso (vista, udito, ecc.).
In questi casi la Commissione medica non richiede visite di revisione, perché la situazione non può cambiare. L'INPS può, tuttavia, convocarla per un controllo straordinario, soprattutto se emergono nuove cure o tecnologie che migliorano la capacità lavorativa.
L'Istituto nazionale di previdenza è, infatti, sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario (cfr. sul punto l'art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90).
Ne deriva che l'INPS può diminuire o revocare un'invalidità considerata definitiva laddove, all'esito di una visita straordinaria, ritenga che la situazione sia migliorata. In pratica, ciò potrebbe verificarsi se la persona ha recuperato parte o tutta la capacità di lavorare, per effetto - ad esempio - dell'innesto di una protesi innovativa che consente di lavorare anche senza un arto, o di un trapianto che permette di riacquistare la vista.
In simili casi, dunque, l'INPS può ridurre o cancellare l'invalidità, una volta riscontrato un effettivo miglioramento.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta - è bene rammentarlo - la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del D.P.R. 698/1994).
Si ricorda, inoltre, che - a seguito della legge di bilancio 2025 e del nuovo decreto sulla disabilità di cui al D. Lgs. 62/2024 - l'INPS ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l'iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.
Il comma 167 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 introduce, infatti, un nuovo comma 3-bis all'art. 33 del D.Lgs. n. 62/2024, con cui si dispone che, fino al 31 dicembre 2025, le revisioni per prestazioni già riconosciute a soggetti con patologie oncologiche siano effettuate tramite valutazione sugli atti, a meno che l'interessato non richieda espressamente una visita diretta.
Pertanto gli accertamenti di revisione di soggetti con patologie oncologiche devono essere definiti sugli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata già consente una valutazione obiettiva.
Ma come funziona il processo di revisione dell'invalidità?
In pratica, in via preliminare, all'interessato viene inviata una comunicazione contenente l'invito a trasmettere, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione sanitaria utile a definire sugli atti l'accertamento sanitario. Una volta pervenuta la documentazione sanitaria, la Commissione deve procedere prioritariamente alla valutazione sugli atti. Tenuto conto che il precitato comma 3-bis consente all'interessato di richiedere la visita diretta, l'interessato può, entro lo stesso termine di 40 giorni, farne espressa richiesta, tramite posta elettronica ordinaria o PEC, al Centro Medico Legale di competenza.
Si ribadisce che, qualora non pervenga ulteriore documentazione sanitaria o indicazione da parte dell'interessato della visita diretta, la Commissione medica può, comunque, procedere alla definizione sugli atti sulla base della documentazione in suo possesso, qualora ritenuta sufficiente per la formulazione del giudizio medico legale.