Nel caso esaminato dalla Cassazione, i genitori e i fratelli della vittima di un sinistro stradale mortale, avevano agito in giudizio al fine di vedersi risarciti i danni derivanti dalla morte del loro congiunto.
In particolare, l’incidente mortale si era verificato mentre il soggetto in questione era alla guida del proprio ciclomotore, che si scontrava con quello di un minorenne, che portava a bordo un altro passeggero.
Secondo gli attori, dunque, i genitori del minore erano responsabili, ai sensi dell’art. 2048 codice civile (responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori).
I genitori del minore che aveva asseritamente causato il sinistro, tuttavia, si difendevano affermando che la responsabilità dell’accaduto era da ricollegarsi esclusivamente alla vittima stessa.
Dopo la condanna nei primi due gradi di giudizio, i genitori del conducente il ciclomotore che aveva causato il sinistro, ricorrevano in Cassazione, evidenziando come, dalle indagini istruttorie effettuate, fosse emerso che il conducente stesso, al momento del sinistro, procedeva regolarmente sulla destra.
Secondo i ricorrenti, inoltre, la Corte d'appello non avrebbe considerato che il loro figlio, quando è avvenuto l’incidente, era ormai quasi maggiorenne e “aveva quasi tutti, se non tutti, gli elementi per agire e per rispondere da solo”.
La Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dai ricorrenti.
Osserva la Corte, infatti, come il giudice di secondo grado abbia esaminato analiticamente i mezzi di prova a sua disposizione, i quali erano stati, del tutto correttamente, ritenuti inidonei a fornire la prova di esclusione della responsabilità, prevista dall’art. 2048 codice civile.
Ricorda, infatti, la Corte, come tale prova consista “nella positiva dimostrazione da parte dei genitori del minore autore di un illecito aquiliano, come quello in esame, di aver osservato l'obbligo di cui all'art. 147 c.c.”.
Osserva la Corte, peraltro, come fosse stato accertato che al momento del sinistro, il minore e il passeggero non indossassero nemmeno il casco, il che confermava “l'omessa vigilanza, ai fini educativi, sul comportamento del figlio da parte di essi genitori”.
I genitori, quindi, per andare esenti da responsabilità, avrebbero dovuto “dimostrare che era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità”, cosa che, invece, nel caso di specie, non era stata fatta.
Secondo la Corte, inoltre, non rilevava “il fatto che il figlio abbia avuto due esperienze di lavoro presso un fabbro e una autocarrozzeria”, dal momento che ciò non esclude la colpa dei genitori per non aver impartito un’adeguata educazione stradale al figlio, con conseguente responsabilità ai sensi dell’art. 2048 citato.
Allo stesso modo, era irrilevante, secondo la Corte, che “il figlio fosse quasi diciottenne al momento del sinistro, in quanto l'art. 2048 c.c., comma 1, si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale i doveri di cui all'art. 147 c.c., sono di natura inderogabile e finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito”.
Peraltro, osserva la Cassazione, “lo stato di (im)maturità, il temperamento e l'educazione del minore (…) possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco, aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne. Si tratta di elementi decisivi che avrebbero dovuto indurre i genitori, data l'età del minore, a dare una prova decisiva della efficacia del loro impegno educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al grave fatto illecito”
Alla luce di tali considerazioni, la Corte rigettava il ricorso proposto dai genitori del responsabile del sinistro, condannandoli al pagamento delle spese di giudizio.