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Immobile comunale abbandonato: può essere dichiarato di interesse storico-artistico?

Immobile comunale abbandonato: può essere dichiarato di interesse storico-artistico?
Lo stato di abbandono di un bene di per sé non impedisce la dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ma deve, comunque, tenersi in considerazione la realistica possibilità di conservazione e valorizzazione dell’immobile.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5950 del 18 dicembre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di vincoli di interesse storico-artistico che possono essere apposti su di un immobile.

Nel caso sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, un Comune aveva impugnato il provvedimento con cui il Direttore Regionale per i beni culturali aveva dichiarato un immobile comunaledi interesse storico-artistico”.

Secondo il Comune, infatti, l’edificio in questione era in stato di “fatiscenza e decadenza” ed era di “dubbia rilevanza storica e etnoantropologica”.

Evidenziava il Comune, inoltre, che il provvedimento che aveva imposto il vincolo paesaggistico era stato emanato “in difetto di adeguata istruttoria, dal momento che nessun sopralluogo sarebbe stato effettuato, quanto meno all’interno dell’immobile”.

Il TAR, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto il ricorso proposto dal Comune, annullando il provvedimento impugnato per “difetto di motivazione”.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo aveva, quindi, deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il Ministero, in particolare, era proprio lo stato di degrado dell’immobile che aveva giustificato l’imposizione del vincolo, che si rendeva necessario al fine di “evitare ulteriori danneggiamenti all’immobile ed eventualmente favorire ulteriori interventi di recupero”.

Del resto, secondo il Ministero, la relazione storico-artistica, allegata al provvedimento oggetto di contestazione, riportava le vicende che avevano interessato l’immobile, le relative trasformazioni e dava atto, altresì, dello stato di abbandono, spiegando in maniera dettagliata le ragioni in base alle quali si era ritenuto che l’immobile presentasse “quei caratteri architettonici originari sulla base dei quali stabilire il vincolo di interesse storico”.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal Ministero, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava il Consiglio di Stato, in proposito, che, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), “sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, l’imposizione di un vincolo di interesse storico è un provvedimento ampiamente discrezionale, in quanto implica l’applicazione di conoscenze tecniche specialistiche, “proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento che aveva imposto il vincolo di interesse storico, non aveva dato adeguatamente conto della “meritevolezza dell’impronta storico-architettonica che si vorrebbe posseduta dall’immobile comunale”.

Evidenziava il Consiglio, infatti, che appariva incontestato che l’immobile in questione versasse “in stato di totale abbandono” e che fosse “privo di importanti elementi costruttivi”, che ne pregiudicavano anche l’aspetto statico e l’adeguamento alle norme sismiche vigenti.

Precisava il Consiglio, dunque, che, pur essendo vero che “lo stato di abbandono di un bene di per sé non osta alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, era comunque onere del Direttore Generale per i beni culturali “prendere in considerazione le puntuali obiezioni sollevate dall’amministrazione comunale circa la realistica possibilità di conservazione e valorizzazione dell’immobile”.

Nel caso di specie, invece, i funzionari del Ministero per i beni culturali non avevano effettuato una “ricognizione dei luoghi, accontentandosi della mera allegazione di relazioni d’archivio” e non avevano nemmeno spiegato “perché un complesso immobiliare semi-diroccato, privato da tempo degli elementi architettonici originali e della sua destinazione originaria”, conservasse “l’antica vestigia di architettura industriale”.

Ciò considerato, il Consiglio di Stato respingeva l’impugnazione proposta dal Ministero, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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