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Guida in stato di ebbrezza: il reato si puņ contestare anche al conducente di un veicolo in sosta

Guida in stato di ebbrezza: il reato si puņ contestare anche al conducente di un veicolo in sosta
La Corte di Cassazione chiarisce cosa rientra nella nozione di guida ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza.
Il Tribunale di Trieste condanna il conducente di un motoveicolo Ape per il reato di guida in stato di ebrezza, lo stesso infatti si era rifiutato di sottoporsi all’alcool test richiesto dagli agenti di polizia locale dopo essere stato visto uscire da un locale in evidente stato confusionale. Il PM ricorre alla Corte d’Appello della medesima città che riforma parzialmente la sentenza di primo grado aumentando la pena irrogata all’imputato.
Avverso tale sentenza il conducente condannato ricorre in Cassazione. Lo stesso adducendo quale motivo di doglianza la violazione dell’articolo 186 , comma 7 del Codice della strada, ritiene non corretta la qualifica di conducente che gli è stata attribuita nei precedenti gradi di giudizio. La Corte nella sua ricostruzione avrebbe dovuto tener conto del fatto che l’uomo aveva perso la qualifica di conducente subito dopo essere scese dal motoveicolo per entrare nel locale diventando un mero pedone a cui non è riferibile il reato addotto.
La Suprema Corte ritiene la doglianza infondata chiarendo alcuni punti fondamentali della materia.
La Corta in primis stabilisce l’area di applicazione della normativa in questione confermando che l’articolo 186 , comma 7 del Codice della strada, sanziona la condotta del conducente di un veicolo che, alla richiesta degli agenti di sottoporsi all’esame dell’alcol test, si rifiuti. Lo stesso si applica in caso di incidente stradale o quando si abbia altrimenti "motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool".
La qualifica di conducente riferita alla norma identifica colui che guida o ha guidato, poco prima della richiesta degli agenti di polizia un veicolo. Rientra in questa nozione, al fine dell’addebitabilità del reato di guida in stato d'ebbrezza, colui che ha spostato un veicolo in una zona pubblica o destinata al pubblico.
Sempre ai fini dell’addebitabilità del suddetto reato, la fermata, in materia di circolazione stradale, rientra nella circolazione e dunque nella movimentazione del mezzo, pertanto ai fini della verifica è irrilevante che il conducente sia fermo o in moto al momento della richiesta degli agenti.
Nel caso di specie il conducente era stato visto alla guida dell’ape nella piazza pubblica alle 22:55 alle 22:57 aveva parcheggiato il veicolo con le quattro frecce accese. Ai fini dell’imputazione del reato di guida in stato di ebbrezza è irrilevante che il veicolo fosse fermo al momento della richiesta degli agenti che avevano notato lo stato di ebrezza del conducente ed è incontestabile che pochi attimi prima fosse stato visto alla guida, come dimostrano le videoriprese.

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