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Guida in stato di ebbrezza: confisca dell'auto anche se la stessa è in comproprietà

Guida in stato di ebbrezza: confisca dell'auto anche se la stessa è in comproprietà
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40975 del 2015, è intervenuta ancora una volta sul sempre discusso tema delle sanzioni per “guida in stato di ebbrezza”, di cui all’art. 186 codice della strada.

Questa volta, nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale condannava il conducente in questione per “guida in stato di ebbrezza”, a seguito della quale si era verificato un sinistro stradale.

Il conducente, in particolare, patteggiava (art. 444 codice di procedura penale) una pena di quattro mesi di arresto e mille euro di ammenda.

Giunti dinanzi alla Corte di Cassazione, il Procuratore Generale della Corte d’Appello osservava come il Tribunale avesse errato nel non disporre la confisca del mezzo guidato dal condannato, come invece previsto dall’art. 186 codice della strada.
Tale disposizione, infatti, prevede che, in caso di condanna, venga sempre disposta anche la confisca del veicolo, “salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.

Nel caso di specie, il Tribunale non aveva disposto la confisca, in quanto la vettura era in comproprietà del conducente e di un altro soggetto ma ciò, secondo il ricorrente, non rilevava, in quanto, comunque, comportava che il veicolo fosse anche di proprietà del soggetto che aveva commesso il reato, con la conseguenza che non si realizzava l’ipotesi di esclusione della misura, prevista dall’art. 186 codice della strada.
Infatti, osserva il ricorrente come “la ratio della norma si fonda sul venir meno della pericolosità assoluta derivante dall’uso del veicolo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo”.
Invece, continua il ricorrente, “è evidente che la medesima presunzione in caso di comproprietà rimane integra e giustifica il provvedimento ablativo limitato alla quota parte di proprietà del condannato”.

Ebbene, la Corte di Cassazione ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal Procuratore Generale, accogliendo il suo ricorso.

Osserva la Corte, infatti, come il giudice, in caso di guida in stato di ebbrezza, abbia sempre l’obbligo di disporre la confisca del mezzo, “salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.

Inoltre, come affermato dal Procuratore Generale, “l’appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca, in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall’imputato in stato di ebbrezza, sia d’ostacolo all’applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell’uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà”.

In altri termini, dal momento che, se la vettura è in comproprietà, significa che il condannato per guida in stato di ebbrezza avrebbe la possibilità di utilizzarla, la misura della confisca deve essere disposta ugualmente, anche se il mezzo è di proprietà anche di un soggetto estraneo al reato.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ritiene di dover accogliere il ricorso proposto dal Procuratore Generale, annullando la sentenza del Tribunale, nella parte in cui aveva omesso di disporre la confisca del mezzo e disponendo la confisca stessa.


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