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Garanzia per i vizi della cosa venduta: da quando decorre il termine per denunciare i vizi?

Garanzia per i vizi della cosa venduta: da quando decorre il termine per denunciare i vizi?
La consegna dell’immobile, effettuata prima della stipula del definitivo, non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, nè di quello di prescrizione, in quanto l’onere della tempestiva denuncia presuppone l’avvenuto trasferimento del diritto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2755 del 5 febbraio 2018, ha avuto modo di fornire alcune interessanti precisazioni in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonisti gli acquirenti di un immobile, che avevano agito in giudizio nei confronti della società costruttrice dell’immobile stesso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di alcuni vizi costruttivi.

La domanda risarcitoria era stata rigettata in primo grado ma la sentenza era stata ribaltata dalla Corte d’appello, con la conseguenza che la società costruttrice aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo la società ricorrente, in particolare, la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1491 c.c., che esclude il diritto del compratore alla garanzia per i vizi della cosa venduta laddove egli, al momento dell’acquisto, fosse a conoscenza dei vizi stessi.

Osservava la ricorrente, in proposito, che, dalla documentazione prodotta dagli stessi proprietari dell’immobile, emergeva con chiarezza che “i difetti denunciati si erano verificati – ed erano stati rilevati dagli attori (mediante descrizione analitica, sostanzialmente identica a quella contenuta nell’atto di citazione introduttivo del giudizio) – già subito dopo la consegna”.

Evidenziava la ricorrente, inoltre, che l’acquisto dell’immobile era avvenuto in epoca successiva alla consegna, nella consapevolezza, dunque, della sussistenza dei vizi, con la conseguenza che il diritto alla garanzia non sarebbe nemmeno sorto, “dovendosi ritenere che gli acquirenti, edotti dei vizi, avessero deliberatamente accettato il bene nello stato in cui si trovava”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dalla società costruttrice, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Rilevava la Cassazione, infatti, che, in tema di contratto preliminare, “la consegna dell’immobile, effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, nè comunque di quello di prescrizione”, in quanto l’onere della tempestiva denuncia presuppone l’avvenuto trasferimento del diritto.

Nel caso di specie, peraltro, la Cassazione evidenziava come la Corte d’appello avesse escluso la prescrizione del diritto alla garanzia anche sulla base del fatto che la società costruttrice aveva “pienamente riconosciuto le anomalie denunciate, ripromettendosi di porvi rimedio”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società costruttrice, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.


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