Il vilipendere non si identifica con la mera critica, anche aspra, nei confronti delle istituzioni, ma solamente con la critica che ecceda i limiti di decoro e correttezza e del prestigio delle stesse.
Infatti esso si concretizza nel ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entità contro cui è diretta la manifestazione, così da negarle ogni prestigio, rispetto e fiducia, in modo da indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze.
Nel caso di specie la Corte si è interrogata se la pubblicazione sul proprio profilo Instagram di una foto di una vettura della polizia locale con una dicitura offensiva possa costituire vilipendio.
La pronuncia n. 35328 del 21 aprile 2022 ha escluso la sussistenza del reato di vilipendio delle Forze Armate nella pubblicazione, su un profilo Instagram, di una foto che ritraeva l’imputato accanto ad un’autovettura in uso alla Polizia locale, accompagnata dalla dicitura “fuck the police”.
La stessa Corte ha precisato come il vilipendio sia configurabile allorché “l'agente adotti, con coscienza e volontà, espressioni di ingiuria o di disprezzo atte a ledere il prestigio e l'onore della collettività nazionale, a prescindere da quelli che possano essere i veri sentimenti da lui nutriti al riguardo”.
La Corte, a riguardo, ha convalidato la posizione della difesa, dichiarando legittima la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Si evidenziava infatti come il minore aveva riconosciuto il proprio comportamento come antigiuridico, aveva effettuato un risarcimento simbolico in favore delle Forze dell’ordine ed, infine, aveva contestualizzato la scritta sopra citata in un contesto goliardico e inconsapevole, del tutto privo di scopi denigratori.
Oltre a questo, è stato rilevato dalla Corte la mancanza di qualifica del soggetto passivo destinatario dell'offesa. La giurisprudenza è chiara, infatti, nel stabilire che “la Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di Forza armata”.
La Corte di Cassazione ha, così, annullato la sentenza sia per la tenuità del fatto, ma soprattutto perché essenzialmente il fatto non sussiste.
La Corte, a riguardo, ha convalidato la posizione della difesa, dichiarando legittima la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Si evidenziava infatti come il minore aveva riconosciuto il proprio comportamento come antigiuridico, aveva effettuato un risarcimento simbolico in favore delle Forze dell’ordine ed, infine, aveva contestualizzato la scritta sopra citata in un contesto goliardico e inconsapevole, del tutto privo di scopi denigratori.
Oltre a questo, è stato rilevato dalla Corte la mancanza di qualifica del soggetto passivo destinatario dell'offesa. La giurisprudenza è chiara, infatti, nel stabilire che “la Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di Forza armata”.
La Corte di Cassazione ha, così, annullato la sentenza sia per la tenuità del fatto, ma soprattutto perché essenzialmente il fatto non sussiste.