Il tema dell’utilizzo di una fotocopia del tagliandino per disabili esposto sul cruscotto dell’auto è, da molto tempo, oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza che si è pronunciata, a dire il vero, in modo un po’ schizofrenico, come si dirà infra.
Passando alla giurisprudenza vera e propria, si può affermare che la Suprema Corte ritenga che l’esposizione della fotocopia di un contrassegno invalidi sia idonea a integrare il reato di cui all’art. 482 in relazione all’art. 477 del codice penale.
Di seguito alcuni precedenti:
Cass. pen. Sez. V Sent., 19/01/2016, n. 8900 (rv. 267711)
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato ad invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. (Annulla con rinvio, Trib. Firenze, 15/01/2015)
Cass. pen. Sez. V Sent., 09/03/2010, n. 19567 (rv. 247499)
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato a invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché, come nella specie, il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica. (Annulla in parte con rinvio, Firenze, 17 febbraio 2009)
Cass. pen. Sez. V Sent., 14/04/2010, n. 22694 (rv. 247981)
Hanno rilevanza penale ai sensi dell'art. 492 cod. pen. le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. (Fattispecie concernente condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione alla contraffazione di un permesso di trasporto per invalidi). (Rigetta, App. Firenze, 19/03/2009)
Il quadro giurisprudenziale, dunque, non è dei più incoraggianti e la ragione di tale rigidità ermeneutica è dovuta al fatto che tali reati sono ritenuti particolarmente offensivi e particolarmente idonei a mettere in pericolo l’interesse giuridico tutelato dagli stessi, ovvero la fede pubblica.
Nonostante questo, dai precedenti giurisprudenziali è possibile ricavare che la copia fotostatica può assurgere a “documento falsificato” solo allorché la predetta copia sia estremamente convincente.
In tale ottica, ad esempio, la Cassazione ha affermato che la copia fotostatica di un permesso invalidi non integrasse alcun reato in quanto la stessa non era fornita di alcuna attestazione di autenticità.
In merito, si veda:
Cass. pen. Sez. V, 08/06/2005, n. 34340 (rv. 232320)
La copia fotostatica a colori di un permesso di parcheggio per invalidi, se priva di qualsiasi attestazione di autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, nè altre ipotesi di falso documentale, (fattispecie nella quale era stato accertato che l'imputato era titolare del permesso originale, mentre non era risultato in possesso di una sola autovettura).
Cass. pen. Sez. V, 19/02/2015, n. 19040
La copia fotostatica a colori di un permesso di parcheggio per invalidi, se priva di qualsiasi attestazione di autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documentale.
Cosa succede se si espone sull'auto la fotocopia a colori di un contrassegno invalidi?