Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale, nel pronunciare la separazione tra due coniugi, rigettava le reciproche domande di addebito, disponendo l’affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il padre e ponendo a carico dello stesso un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie pari ad € 1.800,00.
Il padre, quindi, proponeva ricorso in appello contro la statuizione di primo di grado, chiedendo l’affidamento esclusivo dei figli, nonché l’addebito della separazione alla moglie; per contro, la moglie, chiedeva l’addebito della separazione al marito, l’affidamento dei figli ai Servizi Sociali con collocamento in luogo diverso dalla dimora di entrambi i genitori e la condanna del marito al pagamento di un contributo di mantenimento mensile pari a € 3.000,00.
La Corte d’appello respingeva entrambe le domande di addebito, confermando l’affidamento esclusivo dei figli al padre e quanto previsto dalla sentenza di primo grado relativamente all’obbligo di mantenimento.
La madre, ritenendo la sentenza ingiusta, proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse violato l’art. 2712 del c.c. “per non aver acquisito come materiale probatorio alcuni file audio, di proprietà del signor G. e pervenuti in forma anonima alla ricorrente, che contenevano la prova dei condizionamenti che il signor G. esercita sui figli”.
Secondo la ricorrente, inoltre, la Corte di secondo grado avrebbe violato anche l’art. 155 del c.c., in quanto il giudice, “nel derogare al regime ordinario di affidamento condiviso della prole, avrebbe dovuto fornire una motivazione più corposa e convincente”.
La Corte di Cassazione non riteneva di poter accogliere le domande proposte dalla ricorrente, rigettando il relativo ricorso.
Con particolare riferimento “alla lamentata non utilizzazione dei files audio con relativa traduzione giurata, già di "proprietà" del G. e a lui sottratti e inviati anonimamente al difensore della V.A.”, la Cassazione ribadiva le conclusioni dei giudici dei precedenti gradi di giudizio, nel senso della “inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente” e della “irrilevanza delle conversazioni fra i coniugi nel contesto delle acquisizioni probatorie” di cui la Corte d’appello aveva potuto disporre al fine di decidere sul regime di affidamento dei figli.
Secondo la Cassazione, infatti, in un giudizio civile, a differenza che in un giudizio penale, non può essere utilizzato il “materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando integralmente la sentenza di secondo grado.