Ma cosa succede se il figlio maggiorenne, divenuto economicamente autosufficiente, in un momento successivo perda il lavoro che gli aveva garantito il raggiungimento dell’indipendenza economica? In questo caso, può ritenersi che il figlio non sia più economicamente autosufficiente e che, pertanto, i genitori tornino ad essere obbligati a mantenerlo?
Proprio su questa questione si è pronunciata la Corte d’Appello di Catania, con un decreto del 26 novembre 2014, la quale ha dato risposta negativa a questi quesiti.
Nel caso di specie, la moglie, in sede di separazione dal marito, aveva ottenuto il diritto alla corresponsione di un assegno mensile, a titolo di contributo nel mantenimento proprio e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Successivamente, il marito, avendo perso il lavoro, aveva agito in giudizio al fine di ottenere una modifica delle condizioni di separazione, chiedendo, in particolare, la revoca dell’assegno di mantenimento che era stato posto a suo carico, anche perché il figlio maggiorenne aveva trovato un lavoro e, dunque, poteva dirsi “economicamente autosufficiente”.
La domanda di revoca veniva accolta in primo grado, con la conseguenza che l’ex marito veniva esentato dall’obbligo di pagare l’assegno per il mantenimento della moglie e del figlio.
La donna impugnava, quindi, questo provvedimento ritenuto ingiusto ma la Corte d’Appello non riteneva fondate le argomentazioni dalla stessa svolte: in particolare, secondo la moglie l’assegno sarebbe stato, infatti, dovuto in quanto lei era disoccupata e il figlio aveva perso il lavoro e, quindi, non era economicamente autosufficiente.
La Corte d’Appello, come detto, rigetta l’impugnazione proposta, ritenendo del tutto legittima la revoca dell’assegno di mantenimento che era stato posto a carico del marito.
I giudici, in proposito, si richiamano a quanto affermato dalla Corte di Cassazione in alcune sue precedenti sentenze, in base alle quali “una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne l’autonomia economica, mediante un’attività lavorativa che dimostri una capacità adeguata, è da escludere che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno (Cass. Civ. n. 1761/2008 e Cass. civ. n. 1585/2014)”.
In altri termini, ciò sta a significare che una volta raggiunta l’indipendenza economica, questa si ritiene raggiunta per sempre, nel senso che ciò dimostra che il figlio maggiorenne è comunque in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, avendo dimostrato di avere una certa capacità lavorativa.
Di conseguenza, il fatto che il figlio, abbia a suo tempo trovato un lavoro e ora sia momentaneamente senza occupazione, non comporta che lo stesso possa ritenersi non più economicamente autosufficiente.
Di conseguenza, tale situazione non fa rinascere l’obbligo di mantenimento in capo ai genitori, dal momento che i presupposti di tale obbligo sono già venuti meno nel momento in cui il figlio ha trovato un impiego che gli ha garantito, anche se solo per un periodo, di essere indipendente dal punto di vista economico.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, il figlio maggiorenne che abbia perso il lavoro non potrà, quindi, chiedere il mantenimento: al massimo, se lo stesso si venisse a trovare in uno stato di bisogno, egli potrebbe chiedere gli “alimenti”, in base a quanto previsto dall’art. 433 codice civile.