Il Tribunale di Napoli contraddice la Cassazione in merito al periodo per cui la banca ha l'obbligo di consegnare al cliente gli estratti conto.
Ma procediamo con ordine.
La norma di riferimento è rappresentata dall'art.
119 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, Testo Unico Bancario, o TUB).
L'art. 119 TUB stabilisce che il cliente ha diritto di ricevere dalla banca, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una
comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato.
Per i rapporti di
conto corrente, tale comunicazione viene effettuata tramite l'invio degli
estratti conto e con i riassunti scalari che il cliente riceve con periodicità annuale o inferiore all'anno.
Il quarto comma dell'art. 119 TUB stabilisce che il cliente (così come colui che gli
succeda a qualunque titolo, ad es. l'
erede, nonché colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni) ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un termine congruo che comunque non può superare i novanta giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
La banca può addebitare al cliente solo i costi per la produzione della documentazione in questione.
La banca ha anche l'obbligo di consegnare al cliente il contratto, come previsto dall'art.
117 TUB.
Infatti l'art. 117 TUB impone di stipulare i
contratti bancari per iscritto, e obbliga inoltre la banca a consegnarne copia al cliente, sia al momento della firma che, eventualmente, in un momento successivo
Tale norma, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ad esempio in caso di smarrimento del documento.
Ora, la Cassazione (si veda l'ordinanza 35039/2022) ha ribadito che la banca ha l'obbligo di conservare la documentazione bancaria nei limiti del decennio.
Tuttavia, tale orientamento della Corte di Cassazione è stato messo in discussione dal Tribunale di Napoli con una sentenza del 26 aprile 2023.
Secondo il giudice partenopeo, infatti, la banca è obbligata a consegnare al cliente che ne faccia richiesta tutti gli estratti conto e i riassunti scalari e non solo quelli degli ultimi dieci anni.
In altri termini, va consegnata la documentazione a partire dall'inizio del rapporto.
Il Tribunale spiega così i motivi della propria decisione.
Secondo la sentenza in esame, il limite decennale previsto dall'art. 119 TUB riguarda solo la documentazione relativa a singole operazioni (ad esempio, un bonifico), ma non gli estratti conto e i riassunti scalari
Infatti, l'obbligo di rendicontazione periodica è una specificazione dell'obbligo di trasparenza, e viene adempiuto attraverso la consegna degli estratti conto e dei riassunti scalari, in cui è riportato il riepilogo delle voci che consentono di controllare l'andamento del rapporto.
Pertanto, obbligare la banca a conservare e, quindi, a consegnare gli estratti conto e i riassunti scalari solo per gli ultimi dieci anni significherebbe violare il diritto del cliente all'informazione e alla trasparenza.
Quindi, si afferma espressamente che il
correntista ha il diritto di chiedere e ottenere dalla banca
gli estratti conto e i riassunti scalari senza limiti di tempo, relativi all'intera durata del rapporto.
Questo diritto può essere esercitato inviando alla banca un’apposita richiesta ex art. 119, comma 4 TUB.
In assenza di riscontro, il cliente potrà ricorrere al giudice affinché emetta un
decreto ingiuntivo con cui ordinare la consegna della documentazione.