Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

L'Enel puņ pretendere il pagamento di somme se non provvede alla lettura annuale del contatore?

L'Enel puņ pretendere il pagamento di somme se non provvede alla lettura annuale del contatore?
Secondo la Cassazione, l'utente che rifiuti il pagamento di somme a Enel, in considerazione della mancata lettura annuale del contatore, deve dimostrare quale danno abbia subito dalla lamentata omissione.
Se l’Enel non effettua la lettura del contatore, può ugualmente pretendere il pagamento?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1059 del 17 gennaio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, il quale aveva agito in giudizio nei confronti dell’Enel, al fine di veder accertato che non era da lui dovuta una determinata somma, pari a circa 2.000 euro, che gli era stata richiesta in pagamento dalla società stessa.

Il Giudice di Pace pronunciatosi in primo grado aveva rigettato la domanda e la sentenza era stata solo parzialmente riformata in grado d’appello, in quanto il Tribunale riteneva che solo una minima parte della somma richiesta dall’Enel non fosse, effettivamente, dovuta.

Ritenendo la decisione ingiusta, il soggetto in questione aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Osservava il ricorrente, in particolare, che il Tribunale non aveva adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che, nel caso di specie, l’Enelnon aveva effettuato la lettura annuale del contatore, cosa che avrebbe determinato, senz'altro, un esito diverso della controversia”.

Di conseguenza, la sentenza sarebbe viziata, in quanto il giudice avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal ricorrente, confermando quanto statuito dal giudice di secondo grado.

Precisava la Corte, infatti, che la Corte d’appello, in realtà, aveva tenuto conto della suindicata circostanza e che, in ogni caso, il ricorrente non aveva in alcun modo dimostratoquale sarebbe stato il diverso esito in caso di lettura del contatore e, perciò, quale danno l'utente del servizio abbia effettivamente subito dalla lamentata omissione”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal soggetto in questione, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.