Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

L'email vale come prova in un processo civile?

L'email vale come prova in un processo civile?
Il Tribunale di Milano ha confermato il valore probatorio del documento informatico, anche in assenza di firma elettronica qualificata.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 11402 del 16 ottobre 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni circa il valore probatorio della e-mail.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, un soggetto aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento di alcune fatture, relative a “compensi di un contratto di collaborazione in materia di grafica e informatica”.

Il Tribunale, tuttavia, non aveva ritenuto di dover accogliere l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo emesso.

Evidenziava il Tribunale, infatti, come apparisse “pacifico”, oltre che “provato per testimoni”, che il convenuto opposto avesse prestato collaborazione alla società opponente e che per la propria retribuzione avesse emesso fatture, che però non erano state pagate.

Nel corso del procedimento, peraltro, era stata prodotta un’e-mail, nella quale veniva riconosciuta l’esistenza del debito in questione e la relativa difficoltà di pagarlo.

Ebbene, secondo il Tribunale, tale documento appariva di notevole importanza, dal momento che nello stesso l’opponente dichiarava che “a seguito di insolvenze di propri clienti ‘..non è purtroppo possibile fare degli ulteriori pronostici di future uscite, al di là degli accordi presi (…), ti chiedo pertanto la cortesia di pazientare ulteriormente’".

Ebbene, secondo il Tribunale, tale documento dimostrava inequivocabilmente l’esistenza del debito, a nulla rilevando che si trattasse di una semplice e-mail e, dunque, di un documento che non recava firma elettronica qualificata (come una PEC).

In proposito, il Tribunale osservava, infatti, che ai sensi dell’art. 46 del Regolamento Europeo n. 910 del 2014, “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”.

Precisava il Tribunale, inoltre, che, con riferimento ai documenti informatici, il d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), prevede, all’art. 21, che “il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

A riprova di ciò, il Tribunale evidenziava che il Regolamento Europeo sopra citato stabilisce che “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, doveva essere confermata l’ammissibilità come prova del documento elettronico, “anche in assenza di firma elettronica qualificata (n.d.r.: firma "digitale")”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta, dichiarandolo esecutivo e condannando la parte opponente anche al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.