Ebbene, dopo quanto si prescrive il diritto degli eredi alla liquidazione della quota sociale del socio defunto?
In particolare, si applica il termine di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c. o quello quinquennale, di cui all’art. 2949 c.c.?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18963 del 31 luglio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma aveva condannato una società al pagamento della somma di oltre Euro 90.000,00, a titolo di liquidazione della quota sociale spettante agli eredi di 4 soci deceduti.
Ritenendo la decisione ingiusta, la società decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 2946 e 2949 c.c., dal momento che la stessa avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione del diritto alla liquidazione della quota sociale vantato dagli eredi, in quanto erano trascorsi più di cinque anni dalla morte dei soci.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione alla società ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
La Cassazione richiamava, in proposito, una precedente sentenza della medesima Corte, (la n. 22574 del 23 ottobre 2014), con la quale era stato affermato il principio secondo cui il diritto degli eredi del socio di una società di persone alla liquidazione della quota sociale, “ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l'ipotesi di recesso attuato prima della morte, sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale, e non al più lungo termine, decennale, sancito dall'art. 2946 c.c.”.
Secondo la Cassazione, dunque, la Corte d’appello aveva errato nel rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società, in quanto la stessa avrebbe dovuto applicare l’art. 2949 c.c. (termine di prescrizione quinquennale) e non l’art. 2946 c.c. (termine di prescrizione decennale)
Ciò considerato, la Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla società, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Roma, affinché la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.