E’ quanto sancito dall’Arbitro Bancario Finanziario di Milano con la pronuncia n. 2609 del 10.03.2017.
Gli istituti di credito non possono chiedere ai propri clienti somme ingenti di denaro per il rilascio della documentazione efferente i rapporti in essere con l’istituto (si pensi agli estratti di conto corrente ovvero alla copia di un contratto di finanziamento acceso presso una filiale).
Si tratta di un grosso traguardo per i diritti dei correntisti nei confronti delle banche in quanto - per la prima volta - viene definito il “quantum” che il cliente/correntista è tenuto a versare all’istituto per il rilascio di copia di estratti conto e/o contratti in essere con la banca.
Ecco, allora, le statuizioni più importanti:
Gli istituti di credito non possono chiedere ai propri clienti somme ingenti di denaro per il rilascio della documentazione efferente i rapporti in essere con l’istituto (si pensi agli estratti di conto corrente ovvero alla copia di un contratto di finanziamento acceso presso una filiale).
Si tratta di un grosso traguardo per i diritti dei correntisti nei confronti delle banche in quanto - per la prima volta - viene definito il “quantum” che il cliente/correntista è tenuto a versare all’istituto per il rilascio di copia di estratti conto e/o contratti in essere con la banca.
Ecco, allora, le statuizioni più importanti:
- la banca non può porre in essere atti o comportamenti volti a pregiudicare la tempestività della difesa del proprio cliente (ad esempio la banca non può pretendere il pagamento anticipato della documentazione ritardandone così la consegna);
- la banca è obbligata a fornire la documentazione entro massimo 90 giorni dalla presentazione della richiesta, in conformità di quanto previsto dall’art. 119 TUB,
- la banca è tenuta a consegnare la documentazione anche laddove la richiesta pervenga dagli eredi del correntista ovvero dal legale rappresentante;
- per contro, il cliente può richiedere in consegna solo gli estratti conto relativi agli ultimi 10 anni.
Per quanto riguarda i costi, invero, l’Arbitro milanese ha stabilito che:
- se la banca decide di applicare una tariffa forfettaria, questa non potrà essere calcolata a singolo foglio, ma a documento (il contratto di conto corrente ovvero l’estrattoconto completo);
- la spesa comunque non può in ogni caso essere superiore agli Euro 20,00 in tutto.
Va infine ricordato che il Testo Unico Bancario restringe ai soli costi di ricerca, produzione ed eventuale spedizione della documentazione la spesa che può essere caricata al richiedente.
Lo stesso Garante della privacy, intervenuto sull’argomento con la pronuncia n. 14 del 2004, ha fissato un tetto di euro 20,00 per il rimborso delle spese nel caso di ricerca e riproduzione in caso di richiesta di accesso ai dati personali.
Lo stesso Garante della privacy, intervenuto sull’argomento con la pronuncia n. 14 del 2004, ha fissato un tetto di euro 20,00 per il rimborso delle spese nel caso di ricerca e riproduzione in caso di richiesta di accesso ai dati personali.