Nel caso in questione, due coniugi marocchini avevano contratto matrimonio a Milano presso il Consolato del Marocco. Dall'unione coniugale sono nati tre figli, ancora minori. I coniugi hanno poi deciso di sciogliere il loro matrimonio chiedendo l'applicazione del diritto marocchino, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 1259/2010 (c.d. Roma III).
Il diritto di famiglia del Marocco non prevede l'istituto della separazione ma solo quello del divorzio e sono previste delle forme di tutela che non sono contemplate nel nostro ordinamento. La donna con il divorzio può ottenere il Mout'a che rappresenta una somma a titolo di "consolazione" (calcolata in base alla durata del matrimonio e alla situazione finanziaria del coniuge) ma anche il Sadaq, una sorta di indennizzo per il periodo di vedovanza (dopo il divorzio) pari a tre cicli mestruali.
L'art. 114 del Mudawwana, il codice di famiglia marocchino, consente ai coniugi di presentare una richiesta di divorzio "per mutuo consenso" con o senza condizioni purché le stesse non danneggino gli interessi dei figli e non siano contrarie al codice marocchino.
Il Tribunale di Bergamo (sentenza n. 300 del 04.02. 2019 - I sez. Civile), dunque, dopo aver constatato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non poteva più essere ricostituita, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Sono state prese alla base della decisione le condizioni concordate tra i coniugi.
La Hadana, cioè la custodia dei minori, è stata affidata in primo luogo alla madre e poi anche al padre; il padre sarà tenuto a versare una somma per il mantenimento dei figli con riferimento al cibo, all'abbigliamento, alle cure mediche e sarà tenuto a versare alla moglie una somma dovuta per la custodia dei figli e per le spese ad essa relative. La somma che l'uomo dovrà versare mensilmente alla moglie è di 500 euro mensili.
Tale decisione segue quella del 2017 del Tribunale di Padova, che ha riconosciuto per la prima volta in Italia il divorzio marocchino. Il collegio padovano aveva accolto la richiesta applicando un articolo del regolamento europeo che contempla che "i coniugi possano designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti della legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo".
La novità delle due decisioni sta nel fatto che i giudici hanno esteso l'applicazione della legge marocchina anche ai rapporti patrimoniali.