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Diritto di abitazione del coniuge superstite legalmente separato

Famiglia - -
Diritto di abitazione del coniuge superstite legalmente separato
Spetta comunque il diritto di abitazione previsto dall'art. 540 c.c. nel caso in cui i coniugi fossero legalmente separati?
L'art. 540 c.c. prevede la cosiddetta "riserva a favore del coniuge", che consiste nel diritto del coniuge superstite a continuare ad abitare la casa adibita a residenza familiare e ad usare i mobili che la corredano, se di di proprietà del defunto o comuni.

Ci si potrebbe chiedere, però, se tale diritto di uso e abitazione spetti comunque anche nel caso di separazione legale dei coniugi e se si possa in tal caso ritenere ugualmente esistente una casa “adibita a residenza familiare”.

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 15277 del 5 giugno 2019 si è espressa sul punto, ravvisando nella separazione personale dei coniugi un ostacolo insormontabile all'applicazione di tale disposizione.

Nel caso di separazione personale dei coniugi infatti, come noto, vengono meno una serie di obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale, e cessa anche l'obbligo di coabitazione.
Tale evenienza fa si che non sia più in alcun modo possibile individuare una casa adibita a residenza familiare, la quale deve sussistere come tale al momento dell'apertura della successione.

Il diritto di abitazione de quo, infatti, può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile in concreto utilizzato dai coniugi come residenza familiare. L'applicabilità della norma in questione non può quindi essere predicata, ad avviso dei giudici della Cassazione, nel caso in cui, a seguito di separazione personale dei coniugi, sia cessata la convivenza tra gli stessi.

Tuttavia, questa conclusione di matrice giurisprudenziale è contestata fortemente dalla dottrina, la quale fa leva sull'art. 548 c.c. per affermare, viceversa, la spettanza del diritto di abitazione in capo al coniuge defunto anche in caso di separazione personale.
Il disposto della norma è infatti del seguente tenore: “il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ai sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato".

In linea di principio, pertanto, si potrebbe affermare che anche il coniuge separato al quale non sia stata addebitata la separazione possa godere del diritto di uso e abitazione della casa adibita a residenza familiare.

Nonostante questo punto di partenza, anche la dottrina si divide.

Alcuni autori, infatti, sostengono che occorra valutare caso per caso le circostanze nelle quali si è verificata la separazione. Se essa è avvenuta a causa dell'intollerabilità della convivenza, senza quindi alcuna speranza di futura riconciliazione, la disposizione di cui all'art. 540 c.c. risulterebbe inapplicabile.
Diversamente, nel caso in cui ci fosse una fondata aspettativa di ripresa della convivenza, il coniuge separato potrebbe fare affidamento sul diritto di abitazione dell'immobile in questione.

Altri autori, seguendo un'impostazione maggiormente estensiva, hanno affermato che il diritto di abitazione sussisterebbe in capo al coniuge separato nel momento in cui egli abbia seguitato ad abitare nell'immobile adibito a casa familiare in seguito all'affidamento in capo a lui della prole.


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