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Le criptovalute possono costituire autoriciclaggio?

Le criptovalute possono costituire autoriciclaggio?
La Corte di Cassazione ha dichiarato che può costituire autoriciclaggio l'acquisto di moneta virtuale.
La Suprema Corte nella sua sentenza ha affrontato un tema che è stato al centro di un ampio dibattito negli ultimi anni: l'uso del denaro virtuale a fini di riciclaggio.

In particolare, l'art. 648 ter 1 c.p. sanziona l'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso. Il quarto comma stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.

Partendo da questa definizione, la Corte si è interrogata se l'acquisto di moneta virtuale derivante da un fatto illecito possa considerarsi autoriciclaggio.

Si accertava, in particolare, che il ricorrente aveva gestito una attività di pubblicazione di annunci di soggetti dediti alla prostituzione su alcuni siti di meeting e che successivamente, attraverso alcune società estere che fungevano da intermediari, aveva ripulito i proventi illeciti acquistando moneta virtuale.

La sentenza della Cassazione Penale, sez. III, 25 gennaio 2022, n. 2868 offre l’occasione per riflettere su due aspetti connessi all’acquisto di moneta virtuale con denaro di provenienza illecita:
  • l’idoneità della condotta ad ostacolare la provenienza delittuosa dei beni riciclati e
  • la compatibilità dell’acquisto di moneta virtuale con l’impiego, la sostituzione e il trasferimento in attività economiche finanziarie, imprenditoriali o speculative.
La Suprema Corte, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, ha stabilito come non occorra che l’agente abbia posto in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa dei beni ottenuti illecitamente, bensì è sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza dei proventi illeciti.

A questo punto interviene l'elemento legato alla tracciabilità delle operazioni in moneta virtuale. Tali operazioni sono pubbliche e conservate in database specifici e aperti alla consultazione di chiunque, grazie alla tecnologia del blockchain. La Corte di Cassazione ha comunque dichiarato che tale tracciabilità delle operazioni non esclude l’idoneità ex ante della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, essendo la ricostruzione del paper trail un effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato.

La Corte di cassazione ritiene, dunque, che il trasferimento del denaro nelle società estere operative in criptovalute integri un trasferimento in attività finanziaria. Inoltre, le operazioni di acquisto di moneta virtuale avrebbero ostacolato la identificazione della provenienza delittuosa dei proventi illeciti e reso quindi configurabile il reato di autoriciclaggio.

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