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Covid-19: quali sanzioni per la violazione dell’obbligo vaccinale?

Covid-19: quali sanzioni per la violazione dell’obbligo vaccinale?
Multa e sospensione dal lavoro senza stipendio: breve disamina delle nuove regole.
In data 8 gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 1 /2022 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Tra le varie misure finalizzate a contenere il contenimento dei contagi così introdotte, spicca quella che impone l’obbligo vaccinale ai soggetti ultracinquantenni.
All’art. 1, infatti, il citato Decreto dispone che dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”, salvo specifiche esenzioni per ragioni di salute.

Ma quali sono le sanzioni a cui va incontro chi non adempie a tale obbligo?
Per chiarezza espositiva, la risposta a tale quesito può essere biforcata in considerazione del periodo di riferimento:
  • dal 1° febbraio 2022, ai soggetti ultracinquantenni che non avranno iniziato il ciclo primario di immunizzazione o comunque non si sottoporranno alle ulteriori inoculazioni nei termini indicati dalle Autorità sanitarie sarà irrogata una sanzione amministrativa pari a 100,00 euro. L’irrogazione della sanzione – specifica il Decreto citato – sarà effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, alla quale saranno trasmessi periodicamente gli elenchi di soggetti non in regola con le vaccinazioni, formati anche tramite l’acquisizione dei dati del Sistema Tessera Sanitaria. Una volta comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio, gli ultracinquantenni non vaccinati avranno un termine di dieci giorni per comunicazione all’Asl competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Una volta emanata la sanzione, i soggetti interessati avranno la possibilità di fare opposizione: in questo caso la competenza spetta al Giudice di Pace;
  • dal 15 febbraio 2022, poi, gli ultracinquantenni non vaccinati, dipendenti o lavoratori autonomi, non potranno accedere al luogo di lavoro a meno che non siano guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti. In sostanza, per lavorare servirà il green pass rafforzato. I lavoratori no-vax, pertanto, saranno considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione. Essi manterranno, tuttavia, il diritto alla conservazione del posto di lavoro e non scatteranno conseguenze disciplinari. Per il caso di violazione delle norme ora esposte, il Prefetto potrà irrogare una sanzione amministrativa che imporrà al lavoratore no vax il pagamento di una somma compresa tra i 600,00 e i 1.500,00 euro, suscettibile di raddoppio nel caso di plurime violazioni.


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