La
mancata convivenza dei coniugi non fa
venir meno i diritti e i doveri patrimoniali che scaturiscono dal
matrimonio, tra i quali il diritto della moglie all'
assegno di mantenimento. Lo ha statuito la Corte di Cassazione con l'
ordinanza 18 maggio 2021, n. 13450.
La vicenda prende avvio dalla sentenza di separazione senza addebito, confermata dalla Corte d'Appello di Roma, che riconosceva a favore della moglie un
assegno mensile pari a 200 Euro come contributo al mantenimento della stessa. Il marito ricorre, dunque, in Cassazione, deducendo la violazione dell'art.
156 c.c. in quanto era stato riconosciuto il diritto all'assegno di
mantenimento, anche se era stato accertato in giudizio che ciascuno dei coniugi, nel corso dei 14 anni di matrimonio, aveva provveduto al
proprio sostentamento, dal momento che
vivevano in due città diverse. Secondo il ricorrente, non poteva, quindi, delinearsi un
tenore di vita da usare quale
parametro per l'assegno di mantenimento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivo inammissibile. La stessa ha ribadito più volte che le modalità di svolgimento della vita coniugale, anche se si è realizzata con la
residenza in due luoghi diversi, erano quelle tipiche del
vincolo matrimoniale a tutti gli effetti (
ex multis Cass. n. 19349 del 22/09/2011). Ciò comporta la
permanenza dei doveri di assistenza familiare in sede di separazione. Si ribadisce, inoltre, che il diritto al mantenimento del coniuge non presuppone l'instaurazione di una effettiva convivenza tra i coniugi: la mancanza di convivenza, per l'appunto, può fondarsi su
svariate motivazioni ed esigenze da valutare caso per caso. Tale caratteristica del rapporto si configura come
espressione della libertà scelta di coppia e
non è idonea ad escludere la comunione materiale e spirituale. Nel caso in cui si dimostri il contrario, non è nemmeno possibile far gravare effetti penalizzati su uno dei componenti della coppia, e non possono nemmeno considerarsi estinti i diritti ed i doveri di natura patrimoniale scaturenti dal matrimonio. Oltre a ciò, l'
ammontare dell'assegno di separazione, che si quantifica in una
modesta entità di denaro, non risulta parametrato su uno standard di vita specifico, ma piuttosto, calibrato al fine di
soddisfare i bisogni primari a seguito di mutamenti lavorativi incorsi a seguito della separazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la
comparazione dei redditi compiuta dalla Corte d'Appello, la quale si era basata su una
lettera di licenziamento prodotta dalla moglie solo all'
udienza di precisazione delle conclusioni, senza così tener conte delle
preclusioni poste in relazione alla
produzione degli elementi di prova nel rito ordinario. Il
licenziamento, infatti, avrebbe dovuto essere introdotto in sede di revisione delle statuizioni economiche della sentenza di separazione ai sensi dell'art.
710 c.p.c.. La Cassazione ha dichiarato anche questo motivo
inammissibile, chiarendo come i procedimenti che riguardano gli assegni di mantenimento sono soggetti alla regola del
rebus sic stantibus. Ciò comporta che il giudice debba limitare il proprio accertamento a verificare se dopo la formazione del titolo - in questo caso la sentenza di separazione - siano intervenuti
nuovi elementi in grado di
alterare l'assetto che era stato
sancito dalla precedente pronuncia. Non potrà, invece, accertare le condizioni in essere prima dell'emanazione del titolo definitivo o quelle che, comunque, avrebbero potute essere fatte valere con gli strumenti concessi per impedire la definitività.
In conclusione, la Suprema Corte conferma il suo orientamento, ritenendo
legittimo diritto all'assegno di mantenimento anche in caso di non convivenza dei coniugi nel corso del
matrimonio, nei casi in cui tale decisione derivi da
scelte di vita condivise dai coniugi.