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Conducente di mezzo pubblico e Coronavirus

Conducente di mezzo pubblico e Coronavirus
Che obblighi ha un conducente di mezzi pubblici riguardo le prescrizioni di sicurezza da rispettare per far fronte all'epidemia di Coronavirus?

Riceviamo da un utente questo quesito:

Buongiorno. Attualmente sono un conducente di autobus nell'ambito del Trasporto pubblico locale. Giorni fa mentre ero in servizio un agente della polizia locale del posto mi chiede se eventuali autobus fossero organizzati in riferimento alla situazione COVID 19. Io rispondo di si. Infatti già al momento l'autobus aveva affissi tutti cartelli necessari...per finire allora l'agente mi dice" guardi se dovessimo salire per un ispezione e troviamo o o qualcuno senza guanti o senza mascherina o in piedi oppure non seduto in base all alternanza dei posti, facciamo un verbale a lei all'azienda e una copia viene spedita al Ministero dei Trasporti... Dopo ciò io rimango zitto e penso dentro di me: come faccio a controllare tutte queste cose... la mia principale funzione è la guida del mezzo... soprattutto l'agente in base a che legge può punirmi visto che nell'ultima ordinanza Regionale non viene sottoposto il conducente a tale obbligo... CORTESEMENTE CHIEDO A VOI UNA RISPOSTA....

La nostra risposta.
Per il trasporto sui mezzi pubblici si applicano le regole fissate dal vettore sulla base delle prescrizioni imposte dal protocollo di cui all’allegato 9 del DPCM 26 aprile 2020
Le sanzioni amministrative (o penali per violazione Decreto 81/2008) si applicano di norma alle imprese che sono chiamate al rispetto dei protocolli. Tuttavia, quando le disposizioni dei protocolli citati si rivolgono direttamente ai fruitori dei servizi di trasporto (passeggeri) o ai dipendenti delle imprese che erogano il servizio di trasporto, imponendo loro specifiche prescrizioni, tali soggetti rispondono in proprio delle violazioni accertate (con verbali separati a loro diretti) eventualmente in concorso dei gestori delle attività di trasporto.
L’attività di trasporto di persone in servizio di linea è sottoposto al rispetto delle prescrizioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8 del DPCM 26.4.2020) e nelle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” (allegato 9 del DPCM 26.4.2020). La materia è largamente integrata da disposizioni delle regioni o dei sindaci che possono avere contenuto più restrittivo.
Gran parte delle disposizioni contenute negli allegati richiamati, hanno contenuto obbligatorio e, pertanto, in quanto richiamate dall’art. 7 del DPCM 26.4.2020 possono essere oggetto di sanzione quando vengono disattese da chi è tenuto al loro rispetto. Altre, invece, assumono la veste di semplici raccomandazioni, che di norma, non possono essere oggetto di sanzione, se non in forza di provvedimenti della Regione o del Sindaco con contenuti precettivi specifici.
Le disposizioni citate prevedono adempimenti posti a carico di diversi soggetti:
  • l’impresa che gestisce l’attività di trasporto di linea (titolare di autorizzazione);
  • conducenti ed altri lavoratori dipendenti dall’impresa di trasporto (bigliettai e restante personale viaggiante);
  • passeggeri dei mezzi pubblici.
Pur non essendo esplicitato dalle disposizioni in parola, si può ritenere ragionevolmente che ciascuno dei soggetti di cui sopra sia responsabile per determinate violazioni e non per altre, che escono dalla sua sfera di controllo.
È, pertanto, presumibile che l’azienda sia considerata unica responsabile nel caso in cui:
  • non abbia proceduto all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici e delle infrastrutture;
  • non abbia installato sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
  • non abbia adottato accorgimenti atti alla separazione del posto di guida o con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri;
  • non abbia predisposto a bordo dei mezzi le necessarie comunicazioni anche mediante apposizione di cartelli che indichino all’utenza le corrette modalità di comportamenti;
  • non abbia sospeso la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
  • non abbia sospeso l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
  • non abbia adottato misure organizzative con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto ogni possibile occasione di contatto garantendo il rispetto della distanza minima interpersonale di un metro;
  • non abbia aumentato la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri;
  • sugli autobus e sui tram non aver contrassegnato con i marker i posti che non possono essere occupati al fine di garantire un numero massimo di passeggeri compatibile con il rispetto della distanza di un metro fra gli stessi.
Al conducente e al personale viaggiante saranno invece contestabili le seguenti violazioni di obblighi:
  • non utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale previsti dal Protocollo ove non sia possibile, per tutto il personale viaggiante, mantenere le distanze di un metro tra di loro e/o con l’utenza;
  • non utilizzare almeno una mascherina di comunità durante tutta la permanenza a bordo del mezzo, quando è possibile per tutto il personale viaggiante mantenere le distanze di un metro tra di loro e/o con l’utenza;
  • non fare in modo che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, come prescritto dall’impresa di trasporto;
  • consentire l’accesso di un numero di persone superiore a quello determinato in base alla capienza del veicolo e dal rispetto delle distanze di sicurezza tra passeggeri.
Le seguenti violazioni saranno invece contestabili soltanto ai singoli passeggeri:
  • usare il trasporto pubblico con sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore, ecc.
  • non acquistare ove possibile i biglietti in formato elettronico.
  • non seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
  • non salire e scendere dal mezzo secondo flussi separati rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro e le prescrizioni esposte sul mezzo.
  • non sedersi nei posti consentiti non mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti.
  • indossare necessariamente una mascherina per la protezione del naso e della bocca.
Per quanto riguarda il comportamento da tenere nei confronti dei passeggeri che non intendano rispettare gli obblighi e i divieti predetti, si consiglia di seguire quanto eventualmente prescritto da ciascuna azienda nel proprio regolamento di servizio e/o in particolari disposizioni organizzative che, ad esempio, consentano al conducente di non effettuare alcune fermate in caso di sovraffollamento o di sospendere il servizio nel caso in cui i passeggeri non intendano conformarsi ai comportamenti sopra citati.


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