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Conducente investe bimba di due anni: condannato per non aver adottato le dovute misure di emergenza

Conducente investe bimba di due anni: condannato per non aver adottato le dovute misure di emergenza
Il conducente di un'autovettura che investe un pedone può andare esente da responsabilità solo laddove riesca a dimostrare di aver posto in essere tutte le cautele esigibili nella situazione in cui si è venuto a trovare.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30388 del 2017 ha affrontato un interessante caso di sinistro stradale, affrontando la questione relativa alla responsabilità del conducente di un’autovettura che investa un pedone.

Nel caso all’esame della Cassazione, la madre e la sorella di una bimba di due anni avevano agito in giudizio nei confronti di un condomino, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro, avvenuto nel cortile antistante la loro abitazione, aperto al transito dei condomini per raggiungere le autorimesse.

Nello specifico, il condomino aveva investito la piccola, che era deceduta a seguito dell’impatto.

L’imputato, aveva contestato la propria responsabilità, evidenziando di essere entrato nel cortile a velocità moderata e che la bimba era spuntata all’improvviso, mentre si trovava sul proprio triciclo.

La Corte d’appello di Brescia aveva ritenuto, in effetti, di dover rigettare la richiesta risarcitoria, con la conseguenza che i congiunti della bimba deceduta avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover accogliere il ricorso proposto dai congiunti della giovane vittima, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, in particolare, che il giudice del precedente grado di giudizio non aveva dato corretta applicazione all’art. 2054 c.c.

Evidenziava la Corte, in proposito, che, nell’ambito della circolazione dei veicoli, ai sensi dell’art. 2054 c.c., il conducente di un’autovettura che investe un pedone deve ritenersi responsabile a meno che questi non riesca a dimostrare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, il giudice, avrebbe dovuto ricostruire l’evento oggetto di contestazione, non solo dal punto di vista del comportamento della bambina investita, ma avrebbe dovuto, altresì, “affrontare in modo specifico e determinato il profilo delle manovre di emergenza e comunque dell'adeguamento, da parte del conducente, della sua condotta così da porre in essere tutte le cautele esigibili nella situazione in cui era venuto a trovarsi”.

Nel caso di specie, invece, il giudice aveva basato la sua decisione solo ed esclusivamente sulla base del comportamento della bambina, che sarebbe sbucata all’improvviso, ma ciò, secondo la Corte, non era sufficiente a far ritenere dimostrato che l’imputato avesse posto in essere le dovute manovre di emergenza.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dai congiunti della piccola deceduta a seguito del sinistro, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima esaminasse nuovamente la questione oggetto di causa.


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