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Il condomino richiedente puņ sempre visionare i documenti contabili

Il condomino richiedente puņ sempre visionare i documenti contabili
Il condomino può sempre controllare i documenti contabili del condominio in vista di rendiconto e riparto spese, a meno che ciò non contrasti col principio di correttezza.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 445/2020, si è pronunciata in merito alla sussistenza o meno, in capo all’amministratore di condominio, del dovere di mostrare i documenti contabili ai condomini che ne facciano richiesta.

Nel caso di specie, un condomino, ritendo di essere stato leso nel proprio diritto di esaminare la documentazione contabile relativa al rendiconto condominiale e al riparto delle relative spese, impugnava la delibera adottata in relazione ad essi dal Condominio di cui era parte, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità o, quantomeno, l’annullabilità.
Il Tribunale adito, tuttavia, rigettava la domanda attorea, ritenendo che, dagli atti, non fosse emersa alcuna lesione del suo diritto ad esaminare i documenti in questione.
L’attore si rivolgeva, dunque, alla Corte d’Appello, la quale, però, rigettava a sua volta le sue richieste, ritenendole tardive rispetto alla data della delibera impugnata.

Rimasto soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito, il condomino ricorreva, dunque, dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo, in primo luogo, come la stessa avesse violato il principio di non contestazione, in quanto le parti non avevano mai contestato la data di spedizione e ricezione delle raccomandate di convocazione dell’assemblea e di richiesta dei documenti.
Il ricorrente contestava, inoltre, l’erroneità della presunzione operata dai giudici d’appello che, dalla consegna della raccomandata, avvenuta nel giorno successivo alla spedizione, avevano desunto la tardività delle contestazioni attoree.
Si eccepiva, infine, il fatto che la Corte territoriale non avesse rispettato il consolidato principio, affermato in materia, per il quale “ogni condomino ha la facoltà di richiedere ed ottenere l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo, e non solo in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, purché ciò non sia di ostacolo all’attività dell’amministrazione”.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, attribuendo una valenza pregiudiziale all’ultimo motivo delineato dal ricorrente. Gli Ermellini hanno, infatti, evidenziato l’inesattezza delle motivazioni fornite dai giudici di secondo grado che, in merito a tempi di convocazione e di richiesta della documentazione da parte dell’attore, hanno dichiarato che la visione dei documenti richiesti a ridosso dell’assemblea condominiale ne avrebbe ostacolato l’attività.

Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello avrebbe applicato correttamente il principio per cui ogni condomino può chiedere in qualsiasi tempo e senza addurne il motivo, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti contabili, qualora non ostacoli l’attività di amministrazione, non sia contrario ai principi di correttezza e non costituisca un onere economico per il Condominio. Ciononostante, i giudici di secondo grado hanno trascurato quanto in precedenza affermato dalla Suprema Corte, per cui “il condomino ha senz’altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all’assemblea condominiale e che a tale diritto corrisponde l’onere dell’amministratore di predisporre un’organizzazione, sia pur minima, che consente la possibilità di esercizio di tale diritto e dell’esistenza della quale i condomini siano informati”.

La decisione della Cassazione può, dunque, essere sintetizzata affermando che, nel caso in cui un condomino chieda di prendere visione dei documenti contabili, in vista dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto e del riparto della spese, tale diritto gli deve sempre essere riconosciuto. Soltanto qualora la richiesta comportasse oneri economici, risultasse contraria ai principi di correttezza, o rappresentasse un ostacolo all’amministrazione, la stessa potrebbe essere rigettata dall’amministratore fornendo, però, un rifiuto motivato.

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