Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti di altre tre condomine, evidenziando di essere comproprietario delle parti comuni dell’edificio condominiale e lamentando che le stesse, cambiando le chiavi del portoncino di ingresso, gli avevano impedito “l’accesso all’androne condominiale, ove erano collocati i contatori dell’acqua, nonché l’accesso al terrazzo dello stesso edificio, ove era installata la propria antenna televisiva”.
Il condomino aveva, chiesto, dunque, che il Giudice accertasse il suo diritto di accedere liberamente alle parti comuni dell’edificio condominiale.
Le condomine convenute in giudizio avevano contestato le domande proposte nei loro confronti, evidenziando che il condomino in questione non aveva alcun diritto sulle parti comuni del condominio, in quanto tale edificio era di loro proprietà esclusiva.
Il Tribunale di Palermo, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato le domande del condomino attore ma tale sentenza era stata riformata in grado di appello, in quanto la Corte d’appello aveva ritenuto che l’androne e il terrazzo di copertura del condominio fossero “beni condominiali”, ai sensi dell’art. 1117 c.c.
Osservava la Corte d’appello, infatti, che l’appartamento di proprietà del condomino faceva parte dell’edificio condominiale e, dunque, tale condomino non poteva essere escluso dal godimento dei beni condominiali.
Ritenendo la decisione ingiusta, le condomine parti in causa avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza loro sfavorevole.
Secondo le ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato il diritto del condomino di accedere all’androne e al terrazzo di copertura del condominio, non avendo tenuto in adeguata considerazione il fatto che tali aree, “per la configurazione strutturale degli immobili appartenenti rispettivamente alle odierne ricorrenti”, avrebbero dovuto essere escluse dalla comunione, ai sensi dell’art. 1117 c.c.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alle condomine ricorrenti, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in proposito, che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, accertato che i beni oggetto di contestazione “erano destinati all’uso comune”, dal momento che neppure le stesse condomine ricorrenti “avevano contestato l’oggettiva destinazione all’uso comune dell’area dell’ingresso e del terrazzo”.
Di conseguenza, poiché l’androne e il terrazzo di copertura del condominio erano “beni comuni”, la Corte d’appello aveva giustamente affermato il diritto del condomino di accedervi.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalle condomine, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando le ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.