Il condominio ricorrente lamentava l’antiestetica e pericolosa installazione dei condizionatori situati sul muro vicino al marciapiede. Gli stessi rappresentavano un pericolo per bambini e animali che frequentavano la zona. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del regolamento condominiale era esplicitamente vietata tale installazione ancorché il condomino avesse continuato a non adempiere alle delibere assembleari che ne chiedevano la rimozione.
Il condomino costituendosi asseriva che l’appartamento era sito al piano terra rialzato e che, al momento dell’acquisto, l’unico modo previsto dall’attestato di prestazione energetica per raffreddare e riscaldare il suddetto appartamento era la presenza di due condizionatori collegati ad una sola unità esterna.
Inoltre, sia l’istruttoria esperita sull’alloggio dei condizionatori che alcuni testimoni hanno confermato che la presenza delle macchine condizionanti era presente fin dall’origine. Pertanto, ne deriva che il condomino non ha installato senza autorizzazione i condizionatori sulle parti comuni ma ha continuato a beneficiare della situazione di fatto preesistente e così predisposta fin dalla costruzione dell’immobile.
In relazione alla situazione antiestetica prospettata dal condominio, il Tribunale sentenzia che fin dalla costruzione del comparto predisposto per i condizionatori, c’era una persiana di alluminio che nascondeva le macchine installate. In ogni caso, trattandosi di edilizia popolare, il condominio non si può considerare un edificio di pregio di cui è indispensabile preservare il valore estetico.
Ciò posto, dato che durante l’inverno, quando le temperature sono prossime allo zero, l’acqua dispersa dai condizionatori può ghiacciare rappresentando un pericolo per chi attraversa la strada, il Tribunale di Terni con sentenza n. 572/2022 ha deciso che “il condomino che installa un condizionatore deve anche predisporre dispositivi idonei ad evitare perdite di acqua”.