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Commette "truffa contrattuale" l'agente immobiliare che non comunica all'acquirente il difetto di abitabilità di un immobile

Commette "truffa contrattuale" l'agente immobiliare che non comunica all'acquirente il difetto di abitabilità di un immobile
In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato, può integrare l’elemento del raggiro idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo.
Come possiamo difenderci se un agente immobiliare omette di comunicarci che un immobile che siamo in procinto di acquistare è privo del certificato di abitabilità?

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 1730 del 16 gennaio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha avuto come protagonista un agente immobiliare, processato per “truffa contrattuale” (art. 640 c.p.), consistita nel non aver comunicato all’acquirente di un immobile “il difetto di abitabilità” del locale mansardato oggetto di compravendita.

L’agente era stato condannato sia in primo che in secondo grado, e aveva quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Osservava il ricorrente, in particolare, che la Corte d’appello l’aveva erroneamente ritenuto responsabile, dal momento che egli si era limitato ad attenersi alle indicazioni che gli erano state fornite dal proprietario dell’immobile.

Evidenziava il ricorrente, inoltre, che mancava l’elemento oggettivo del reato di truffa, non essendo stato dimostrato che l’agente immobiliare aveva posto in essere degli “artifizi e raggiri” in danno della persona offesa, “dato che il difetto di abitabilità per quanto non comunicato verbalmente, sarebbe stato evincibile dai documenti allegati al rogito notarile”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dall’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Precisava la Cassazione, infatti, che, nel caso di specie, la Corte d’appello era, del tutto congruamente, giunta alla conclusione di dover condannare l’imputato, deducendo che egli aveva avuto la piena consapevolezza di porre in essere una attività fraudolenta. Questo anche perchè, in passato, aveva già posto in essere la medesima condotta nei confronti degli acquirenti di altri immobili.

Secondo la Cassazione, dunque, la “esclusione della occasionalità del comportamento confortava, come ritenuto dai giudici di merito, la valutazione in ordine alla piena consapevolezza della condotta”.

Rilevava la Cassazione, peraltro, che, “in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo”.

Nel caso di specie, dunque, il fatto che le caratteristiche dell’immobile fossero verificabili mediante il controllo dei documenti allegati al rogito, non escludeva la responsabilità dell’imputato, il quale, nel tacere alla persona offesa delle circostanze rilevanti, aveva posto in essere un vero e proprio “raggiro” in danno della medesima.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’agente immobiliare, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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