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Commette reato chi invia una serie di sms al capo per ottenere il pagamento dello stipendio?

Lavoro - -
Commette reato chi invia una serie di sms al capo per ottenere il pagamento dello stipendio?
La Corte di Cassazione ha assolto un imputato dal reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", del quale era stato accusato per aver inviato al proprio superiore numerosi messaggi telefonici al fine di indurlo a pagargli lo stipendio.
Quand’è che può dirsi configurato il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” (art. 393 c.p.)?

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 51678 del 13 novembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un collaboratore scolastico era stato accusato di aver commesso il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, in danno della direttrice amministrativa dell’istituto scolastico presso il quale era occupato.

Nello specifico, secondo l’accusa, il collaboratore avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile di tale reato in quanto egli avrebbe inviato “numerosi messaggi telefonici” alla direttrice, al fine di “indurla a erogargli pretese spettanze retributive con i fondi di istituto”.

Il Tribunale di Lecce aveva condannato il collaboratore scolastico, con la conseguenza che questi aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al collaboratore scolastico, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, in particolare, che il solo invio di alcuni messaggi telefonici, “tra l'altro dal contenuto attinente ad una questione legata a problemi in sede lavorativa”, non poteva considerarsi espressione di “arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, non poteva affermarsi che la condotta contestata all’imputato avesse assunto i caratteri della violenza o minaccia alle persone”, elementi costitutivi del reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, di cui all’art. 393 c.p.

Secondo la Cassazione, dunque, la sentenza impugnata risultava carente di motivazione e non indicava nemmeno i passaggi del ragionamento logico svolto dal giudice per giungere alla decisione di condanna.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal collaboratore scolastico, annullando la sentenza impugnata, “perchè il fatto non sussiste”.


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