La dashcam (abbreviazione di dashboard camera) è una videocamera di piccole dimensioni, concepita per essere posizionata in auto - di norma sul cruscotto - e in grado di registrare quello che accade all’interno ma soprattutto all’esterno dell’abitacolo, sulla strada che si sta percorrendo o, ad esempio, in un parcheggio.
Riesce facile intuire, dunque, quanto questa proprietà possa tornare utile in caso, ad esempio, di sinistri e contenziosi: un video è infatti una testimonianza diretta e inequivocabile dell’accaduto. In alcuni casi, poi, funziona da alert per segnalare pericoli imminenti, come la prossimità di un altro veicolo.
La questione della legittimità delle dashcam in caso di incidente si divide in due aspetti principali: le normative relative alla sicurezza stradale e quelle che tutelano la privacy. Proviamo ad esaminare entrambi gli aspetti.
1. Normativa sulla sicurezza stradale
L'uso delle dashcam non è vietato purché il dispositivo non ostacoli la visibilità del conducente o la sua libertà di movimento. L’articolo 141 del Codice della Strada stabilisce, infatti, che ogni conducente debba mantenere il pieno controllo del veicolo durante la guida. Questo implica che l'automobilista deve essere in grado di eseguire tutte le manovre necessarie in sicurezza, in particolare fermarsi tempestivamente per evitare pericoli prevedibili.
Perciò, la dashcam deve essere posizionata in modo tale da non ostacolare la visuale del conducente. In caso contrario, le autorità potrebbero contestare un'infrazione, emettendo una sanzione che va da € 41,00 a € 169,00. L’aspetto più critico, tuttavia, è che l’assicurazione potrebbe ridurre il risarcimento, considerando l’ostruzione della visibilità come una negligenza nella gestione della sicurezza del veicolo.
Il rischio di una multa e della riduzione del risarcimento riguarda principalmente i veicoli a quattro ruote, mentre per le motociclette, dove la dashcam è generalmente montata sul casco o sul manubrio, la visibilità del conducente non è compromessa e, quindi, non ci sono rischi legati a sanzioni.
2. Normativa sulla privacy
Per quanto riguarda la privacy, i filmati registrati dalla dashcam non possono essere liberamente diffusi. Il proprietario della videocamera è responsabile della conservazione delle immagini e deve fare in modo che non vengano condivise con terzi senza adeguate precauzioni. Se nelle riprese sono visibili persone o targhe di veicoli, queste devono essere oscurate prima di inviare i filmati a terzi, per evitare di violare il diritto alla privacy delle persone coinvolte.
Ma qual è la valenza legale delle immagini della dashcam?
Generalmente si tende a confondere le dashcam con la scatola nera, che è regolamentata dall’articolo 145 bis del Codice delle assicurazioni private. Le scatole nere sono dispositivi che forniscono prove legali in caso di sinistro, salvo prova contraria da parte dell'assicurato.
Le dashcam sono disciplinate dall'articolo 2712 del codice civile e hanno un valore probatorio simile a quello di fotografie o video realizzati con una videocamera tradizionale. La loro efficacia come prova dipende dal fatto che non vengano contestate dalla controparte. Se, durante un’eventuale causa legale, la parte avversa non solleva obiezioni sulla veridicità del filmato, esso può essere considerato come prova documentale. Se invece vengono sollevati dubbi sulla sua attendibilità, il valore probatorio della dashcam viene compromesso.
In definitiva, sebbene non esista un divieto assoluto per l’utilizzo delle dashcam, è fondamentale che siano installate in modo tale da non compromettere la visibilità del conducente, per evitare sanzioni o riduzioni dell’indennizzo da parte dell'assicurazione. Inoltre, i filmati registrati devono rispettare le normative sulla privacy e, pur avendo un valore probatorio, le dashcam non godono dello stesso trattamento legale delle scatole nere. La loro validità in tribunale dipende dalla contestazione o meno da parte della controparte.
Riesce facile intuire, dunque, quanto questa proprietà possa tornare utile in caso, ad esempio, di sinistri e contenziosi: un video è infatti una testimonianza diretta e inequivocabile dell’accaduto. In alcuni casi, poi, funziona da alert per segnalare pericoli imminenti, come la prossimità di un altro veicolo.
La questione della legittimità delle dashcam in caso di incidente si divide in due aspetti principali: le normative relative alla sicurezza stradale e quelle che tutelano la privacy. Proviamo ad esaminare entrambi gli aspetti.
1. Normativa sulla sicurezza stradale
L'uso delle dashcam non è vietato purché il dispositivo non ostacoli la visibilità del conducente o la sua libertà di movimento. L’articolo 141 del Codice della Strada stabilisce, infatti, che ogni conducente debba mantenere il pieno controllo del veicolo durante la guida. Questo implica che l'automobilista deve essere in grado di eseguire tutte le manovre necessarie in sicurezza, in particolare fermarsi tempestivamente per evitare pericoli prevedibili.
Perciò, la dashcam deve essere posizionata in modo tale da non ostacolare la visuale del conducente. In caso contrario, le autorità potrebbero contestare un'infrazione, emettendo una sanzione che va da € 41,00 a € 169,00. L’aspetto più critico, tuttavia, è che l’assicurazione potrebbe ridurre il risarcimento, considerando l’ostruzione della visibilità come una negligenza nella gestione della sicurezza del veicolo.
Il rischio di una multa e della riduzione del risarcimento riguarda principalmente i veicoli a quattro ruote, mentre per le motociclette, dove la dashcam è generalmente montata sul casco o sul manubrio, la visibilità del conducente non è compromessa e, quindi, non ci sono rischi legati a sanzioni.
2. Normativa sulla privacy
Per quanto riguarda la privacy, i filmati registrati dalla dashcam non possono essere liberamente diffusi. Il proprietario della videocamera è responsabile della conservazione delle immagini e deve fare in modo che non vengano condivise con terzi senza adeguate precauzioni. Se nelle riprese sono visibili persone o targhe di veicoli, queste devono essere oscurate prima di inviare i filmati a terzi, per evitare di violare il diritto alla privacy delle persone coinvolte.
Ma qual è la valenza legale delle immagini della dashcam?
Generalmente si tende a confondere le dashcam con la scatola nera, che è regolamentata dall’articolo 145 bis del Codice delle assicurazioni private. Le scatole nere sono dispositivi che forniscono prove legali in caso di sinistro, salvo prova contraria da parte dell'assicurato.
Le dashcam sono disciplinate dall'articolo 2712 del codice civile e hanno un valore probatorio simile a quello di fotografie o video realizzati con una videocamera tradizionale. La loro efficacia come prova dipende dal fatto che non vengano contestate dalla controparte. Se, durante un’eventuale causa legale, la parte avversa non solleva obiezioni sulla veridicità del filmato, esso può essere considerato come prova documentale. Se invece vengono sollevati dubbi sulla sua attendibilità, il valore probatorio della dashcam viene compromesso.
In definitiva, sebbene non esista un divieto assoluto per l’utilizzo delle dashcam, è fondamentale che siano installate in modo tale da non compromettere la visibilità del conducente, per evitare sanzioni o riduzioni dell’indennizzo da parte dell'assicurazione. Inoltre, i filmati registrati devono rispettare le normative sulla privacy e, pur avendo un valore probatorio, le dashcam non godono dello stesso trattamento legale delle scatole nere. La loro validità in tribunale dipende dalla contestazione o meno da parte della controparte.