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Canna fumaria in condominio: l'assemblea può decidere di rimuoverla?

Canna fumaria in condominio: l'assemblea può decidere di rimuoverla?
L'assemblea ha il potere di togliere la canna fumaria del singolo condomino? La decisione della Cassazione
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 15278/2023, ha affrontato il tema, sempre attuale, dei poteri dell'assemblea.
In questo caso specifico, si trattava del rapporto tra poteri dell'assemblea e diritti del singolo condomino.

Riassumiamo i fatti.
Alcuni condomini si erano fatti rappresentare in assemblea da un avvocato, il quale aveva acconsentito a chiudere le canne fumarie, come richiesto dai proprietari del lastrico solare.
Questi ultimi avevano, poi, effettivamente rimosso le canne fumarie, proprio sulla base della delibera dell'assemblea condominiale che così aveva deciso.

I proprietari delle canne fumarie avevano citato in giudizio i proprietari del lastrico solare per il ripristino delle stesse.
A sua volta, questi ultimi avevano agito contro l'avvocato delegato, che aveva dato la propria approvazione in assemblea, per farsi rimborsare la somma che avevano dovuto pagare all'impresa che aveva ripristinato le canne fumarie.


In primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto la domanda.
L'avvocato delegato in assemblea aveva proposto appello contro la sentenza del Giudice di Pace: il Tribunale come giudice di secondo grado aveva accolto l'appello dell'avvocato.
In particolare, secondo il Tribunale, i proprietari del lastrico solare non si erano comportati con diligenza (come invece previsto dall'art. 1227 del c.c.), perché avevano immediatamente abbattuto le canne fumarie sulla base di una delibera dell'assemblea.
Tuttavia, sempre secondo il Tribunale, l'assemblea non aveva il potere di prendere una simile decisione (ovvero quella di rimuovere la canna fumaria di un singolo condomino).


A questo punto, i proprietari del lastrico avevano proposto ricorso per cassazione.
Esaminiamo la risposta della Corte.


Innanzitutto, la Cassazione ha affermato chiaramente che non spetta all'assemblea accollare ad uno o ad alcuni dei condomini la spesa necessaria per la rimozione di una canna fumaria dalle parti condominiali.
Ciò vale addirittura quando l'abbattimento della canna fumaria è imposto dalla pubblica autorità: questo perché l'assemblea di condominio non ha il potere di imporre una spesa a un singolo condomino, a meno che non vi sia una decisione di un giudice che stabilisca la responsabilità del condomino stesso.


La Suprema Corte aggiunge che l'assemblea può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni e non dei beni che sono di proprietà esclusiva dei singoli condomini o di terzi.
Infine, la Cassazione ha chiarito che, se il proprietario della canna fumaria si fa rappresentare da un delegato in assemblea per dare il proprio consenso alla demolizione della canna fumaria, la delega deve essere fatta per iscritto.
Questo perché in tal modo il condomino rinuncia a una vera e propria servitù: più precisamente, una servitù di attraversamento e fuoriuscita di canna fumaria.
Questo tipo di atti, secondo il codice civile, deve essere fatto necessariamente per iscritto, come previsto espressamente dall'art. 1350, numeri 4 e 5, c.c.


La Suprema Corte ha, quindi, rigettato il ricorso.


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