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Il cambio di residenza della madre non giustifica il cambio di collocamento del figlio

Famiglia - -
Il cambio di residenza della madre non giustifica il cambio di collocamento del figlio
Uno dei punti critici in caso di separazione tra i coniugi è, come noto, quello relativo all’affidamento dei figli.
Va osservato come sono ormai rari i casi in cui il giudice dispone l’affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei coniugi, in quanto la soluzione preferibile risulta quasi sempre essere quella dell’affido condiviso, salvo in alcuni “casi limite” in cui ciò non risulti conforme al preminente interesse dei figli.

Con l’espressione “affidamento condiviso” si fa riferimento al provvedimento del giudice che impone ai genitori separati di esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sui figli e di assumere di comune accordo le decisioni più importanti per la loro vita.

L’affidamento condiviso rappresenta, quindi, come abbiamo detto, la regola, che non può essere disapplicata per la semplice volontà dei genitori di rinunciarvi.

Va ricordato, infatti, che il giudice deve tenere in considerazione solo ed esclusivamente l’interesse dei figli, con la conseguenza che egli non è assolutamente vincolato a dare applicazione ad un eventuale accordo dei genitori, che stabiliscano tra loro di rinunciare all’affidamento condiviso.
Il giudice, infatti, disporrà l’affidamento esclusivo solamente nell’ipotesi in cui ritenga che quello condiviso possa arrecare pregiudizio, anziché beneficio, al figlio.

Tutto ciò non vuol dire, tuttavia, che entrambi i genitori debbano trascorrere lo stesso tempo coi figli, essendo, ovviamente, inevitabile che gli stessi siano collocati prevalentemente presso uno dei due, con la conseguenza che dovrà essere individuato il genitore presso il quale il figlio fisserà la propria residenza abituale: si parla, in questo caso di “genitore collocatario”.

Ebbene, cosa succede se il genitore collocatario cambia residenza, con la conseguenza che si rende necessario anche far cambiare scuola al figlio?

Ebbene, proprio di questa questione si è occupato il Tribunale di Roma, il quale, con il decreto del 27 agosto 2015, ha fornito alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso all’esame del Tribunale la madre, genitore collocatario, aveva agito in giudizio al fine di ottenere l’autorizzazione all’iscrizione dei figli ad un’altra scuola, nei pressi della nuova abitazione del genitore stesso.

Il padre, tuttavia, si opponeva, “eccependo che i bambini risultano perfettamente inseriti nella scuola (...), ubicata nel quartiere (...), dove risiede lui stesso, nonché la propria madre, unica nonna rimasta in vita e dove è radicata la loro rete di relazioni sociali, comprese le attività extrascolastiche praticate nell'orario pomeridiano” e chiedendo, dunque, che i figli stessi venissero collocati presso di lui.

Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal padre, osservando come “il trasferimento della ricorrente in altro quartiere di Roma, ancorché distante da quello dove aveva finora vissuto conducendo in locazione un appartamento dalla stessa ritenuto insufficiente alle esigenze abitative proprie e dei bambini, non giustifica la richiesta di mutamento di collocazione presso il padre atteso che la necessità di preservare i minori da possibili traumi da sradicamento dall'habitat materno e soprattutto dalla presenza della madre con cui hanno finora vissuto ed alla quale sono in ragione della tenera età, specie la secondogenita di appena 6 anni, ancora simbioticamente legati, assume valore preminente rispetto al concorrente diritto del padre di vederli e tenerli presso di sé”.

Di conseguenza, non ritenendo che il trasferimento della madre giustifichi la richiesta di cambio di collocamento dei figli, il Tribunale rigetta la domanda proposta dal padre, autorizzando la madre a iscrivere i figli nella scuola situata nei pressi della residenza.

Inoltre, al fine di garantire al padre il diritto di vedere i figli e di mantenere con loro un rapporto continuativo, il Tribunale dispone anche “che il padre possa vederli e tenerli con se quando vorrà previo accordo con la madre e comunque in conformità alle disposizioni impartite dal Tribunale per i Minorenni (…) prevedendo tuttavia che sia la madre ad accompagnarli da scuola o da casa all'abitazione patema e il padre a riportarli presso l'abitazione materna o a scuola


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