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Bonus psicologo: cos’è e quanto spetta

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Bonus psicologo: cos’è e quanto spetta
Brevi indicazioni sull’ammontare del beneficio economico e su come ottenerlo.
In data 27 maggio 2022, è stato approvato il Decreto attuativo che attua la Legge di conversione del D.L. n. 228 del 2021, recante “Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica”.

Il c.d. bonus psicologo, in particolare, è stato introdotto in sede di conversione e consiste in un beneficio economico che potrà essere riconosciuto dalle Regioni a coloro che si trovano a fronteggiare situazioni di difficoltà che rendono necessario l’ausilio di uno psicoterapeuta.
È noto, infatti, che i costi della psicoterapia possono essere elevati e non adatti a tutte le tasche. Ed è proprio per tale ragione che il legislatore, conscio del proliferare delle situazioni di ansia, depressione e stress connesso all’emergenza pandemica appena passata, ha previsto questo bonus.

Tanto introduttivamente chiarito, è possibile chiarire nello specifico chi sono gli aventi diritto e quanto spetta.
Sul primo punto, il Decreto precisa che l’assegno è riconosciuto a tutte le persone che si sentano psicologicamente fragili, tanto da abbisognare di sedute di terapia con professionisti iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti. Costoro, peraltro, dovranno utilizzare le somme corrisposte entro un termine di 180 giorni dall’accoglimento della domanda, a pena di decadenza.

Quanto alle somme spettanti, poi, il recente Decreto attuativo prevede che l’emolumento ottenibile sia variabile e che ilquantum in concreto spettante a ciascun avente diritto si debba determinare in relazione all’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE).
Più precisamente, per coloro il cui indicatore ISEE superi la soglia dei 50.000,00 euro, il bonus non sarà assegnabile; qualora invece tale soglia non sia raggiunta la quota sarà modulabile secondo un criterio di progressione.
L’ammontare dell’assegno, cui avrà diritto ciascun individuo una tantum, sarà massimo di 50,00 € a seduta fino a un importo globale di:
•euro 200,00 per coloro il cui indicatore ISEE oscilli tra i 30.000,00 e i 50.000,00 euro;
•euro 400,00 per coloro il cui indicatore ISEE oscilli tra i 15.000,00 e i 30.000,00 euro;
•euro 600,00 per coloro il cui indicatore ISEE sia inferiore a 15.000,00 euro;

Quanto alle modalità operative, per ottenere il contributo occorre presentare un’istanza telematica all’Inps oppure rivolgersi al contact Centre. L'INPS e il Ministero della Salute, a breve, renderanno nota la prima data utile per la presentazione delle istanze.


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