Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Bollette 2024, altro che mercato libero, ora spuntano le penali per recesso anticipato: ecco quando scattano e cosa fare

Bollette 2024, altro che mercato libero, ora spuntano le penali per recesso anticipato: ecco quando scattano e cosa fare
Nonostante il passaggio al mercato libero dell’energia non sia neppure ancora concluso, già si profilano all’orizzonte nuovi oneri nascosti per i consumatori
Chi non conosce il detto “fatta la legge, trovato l’inganno”? Una simile dinamica la stiamo vedendo in questi giorni in tema di liberalizzazione del mercato dell’energia: neppure il tempo di diventare realtà che già si intravedono i primi “inganni” per i clienti domestici e le piccole imprese.

Nell'imminenza della fine del mercato tutelato (fissata per il 10 gennaio per il gas e al 1° luglio per l’elettricità), sta avendo notevole risonanza la notizia che gli operatori sul mercato saranno liberi di applicare il c.d. “onere di recesso anticipato” dai contratti di fornitura, in aperto spregio alla stessa idea posta a fondamento del mercato libero.

Infatti, l’obiettivo – in tesi – perseguito attraverso l’ingesso nel mercato libero dovrebbe essere quello di assicurare al consumatore, attraverso una maggiore competitività tra gli operatori, prezzi più bassi e, al contempo, la possibilità di passare da un operatore all’altro in qualsiasi momento, semplicemente valutando l’offerta economica in quel momento più vantaggiosa.

Così non sarà.

Infatti, con la direttiva dell’Arera 250/2023/R/COM si è ammessa la possibilità per gli operatori di inserire il citato “onere di recesso anticipato” in tutti i contratti di energia elettrica (i) di durata determinata (solitamente 12 o 24 mesi) e (ii) che prevedano un prezzo fisso per l’energia.

Tale onere, che rappresenta un costo extra rispetto al contratto di fornitura di energia, è una penale che il consumatore dovrà pagare ogniqualvolta intenda cambiare operatore prima della naturale scadenza del contratto.

La peculiarità in questo caso è che non è stato previsto un tetto massimo all’importo dell’onere di recesso anticipato: viene semplicemente previsto che tale importo dovrà essere “proporzionato” e che non potrà eccedere la perdita economica subita dall’operatore a seguito del recesso anticipato.

Per tali motivi sono insorte anche le associazioni dei consumatori: il Codacons ha annunciato un ricorso al TAR del Lazio contro la delibera dell’Arera definendo illegittimi gli oneri, mentre l’Unione Nazionale Consumatori accusa il Governo di “voler stare dalla parte delle compagnie energetiche e non da quella delle famiglie, in barba alla libera concorrenza, che prevede la perfetta mobilità del consumatore”.

Evidente, dunque, l’obiettivo di ostacolare la costruzione di un mercato che sia veramente concorrenziale e “libero”, sostanzialmente scoraggiando i clienti ad effettuare cambiamenti tra operatori diversi.

Infatti l’unico obbligo per l’operatore è quello di segnalare, all’interno del contratto, la presenza di tale onere di recesso anticipato in maniera chiara, espressa e di facile comprensione.

Per questo motivo, prima di stipulare il contratto, assicuratevi di leggerlo attentamente in modo da verificare la presenza di tale clausola e l’ammontare degli importi eventualmente dovuti in caso di recesso anticipato.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.