La Suprema Corte, in particolare, si è interrogata circa la interpretazione del disposto dell'art. 142, comma 6-bis C.d.S., secondo cui "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono esserepreventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi (...)", chiedendosi se la locuzione "preventivamente segnalate e ben visibili" integri una dittologia sinonimica oppure preveda due distinti requisiti circa le postazioni di controllo.
Ebbene, la Corte non ha ritenuto persuasiva la prima opzione interpretativa, secondo cui il requisito della visibilità sarebbe da riferire ai cartelli segnaletici e non alle postazioni di controllo. L'affermazione che un cartello segnaletico deve essere ben visibile è – per la Corte – puramente tautologica, giacchè un cartello segnaletico non può essere tale se non è collocato in modo da risultare ben visibile.
Gli Ermellini, pertanto, hanno affermato che l'interpretazione letterale nonché quella teleologica convergono verso la soluzione interpretativa opposta. Nello specifico:
- l'interpretazione letterale impone di valorizzare il significato proprio delle parole, sicchè deve rilevarsi che il senso del sintagma "preventivamente segnalate" è diverso dal significato del sintagma "ben visibili": un oggetto o uno stato dei luoghi può essere invero preventivamente segnalato e non essere ben visibile (generalmente, anzi, la segnalazione preventiva tende ad ovviare proprio ad un deficit di visibilità) e, viceversa;
- l'interpretazione teleologica, poi, porta a considerare che la disposizione che prescrive la preventiva segnalazione della postazione di rilevazione della velocità ha uno scopo diverso da quello della disposizione che prescrive la visibilità di detta postazione: rileva infatti la Corte che la prima disposizione tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; la seconda disposizione, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione.
Il caso di specie, in particolare, riguardava la vicenda di un soggetto al quale era stata contestata - in esito al rilevamento del controllo elettronico della velocità effettuato dall'interno di un'autovettura della Polizia Locale in sosta e priva dei colori istituzionali - la violazione dell'art. 142 C.d.S. per avere la vettura di sua proprietà superato il limite di velocità consentito su quel tratto di strada.
L’automobilista aveva dunque presentato opposizione al verbale di accertamento ma il Giudice di Pace l’aveva rigettata e il Tribunale aveva poi confermato tale statuizione, ritenendo sufficiente, ai fini della validità del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, che fosse ben visibile la segnaletica.
Per la cassazione della sentenza, l’uomo aveva allora proposto ricorso e il Collegio, nell’accoglierlo, ha svolto le importanti considerazioni di cui si è data notizia.