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Atti sessuali con minorenne: irrilevante il consenso della persona offesa

Atti sessuali con minorenne: irrilevante il consenso della persona offesa
Il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) punisce chiunque compia atti sessuali con persona infra-quattordicenne anche se consenziente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16443 del 31 marzo 2017, si è occupata di un interessante caso di condanna per il reato di “atti sessuali con minorenne”, di cui all’art. 609 quater codice penale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di cui sopra, commesso in danno di una ragazza di età inferiore ai quattordici anni.

Questi, pertanto, avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza.

Secondo i ricorrenti, la condanna era stata basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, in merito alle quali, tuttavia, non era stato effettuato un controllo di attendibilità.

Evidenziavano i ricorrenti, infatti, che il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione le “anomalie comportamentali” della persona offesa, che avrebbe acconsentito liberamente ad intrattenere rapporti sessuali con l’imputato.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dagli imputati, rigettando i relativi ricorsi.

Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato la prova decisione, sulla base delle prove raccolte nel corso del procedimento.

Osservava la Cassazione, in proposito, che la Corte d’appello aveva esaminato le dichiarazioni della persona offesa, ritenendo che il racconto non avesse escluso la contrarietà della stessa ad avere rapporti sessuali con gli imputati.

In ogni caso, ricordava la Cassazione che “il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.) punisce chiunque compia atti sessuali con persona infra-quattordicenne anche se consenziente, senza che assumano rilievo la concreta lesione della libertà sessuale della vittima ed il suo successivo corretto sviluppo psico-fisico (…), irrilevante essendo il consenso del minore”.

La Cassazione escludeva anche che potessero essere concesse attenuanti agli imputati, dal momento che “alla pluralità di atti invasivi dell’altrui sfera sessuale si è accompagnato, in un evidente vuoto morale e nel degrado più avvilente, il palese disprezzo della persona considerata come mero oggetto sessuale, proprio laddove l’ampio divario di età tra i protagonisti, soprattutto tra il B. e la ragazza, ben altre condotte avrebbe dovuto suggerire”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava integralmente i ricorsi proposti dagli imputati, confermando la sentenza di condanna di secondo grado e condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali.

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