Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Roma aveva dichiarato un imputato responsabile del reato di “pornografia minorile” (art. 600 ter c.p.), in quanto questi avrebbe utilizzato una minore “per la produzione di materiale pornografico costituito da numerosi scatti fotografici ed un filmato video nei quali la minore era rappresentata e ripresa in attività sessuali esplicite”.
Il Tribunale, inoltre, aveva condannato l’imputato anche per il reato di “violenza sessuale aggravata” (artt. 609 bis e 609 ter c.p.), in quanto questi, “dopo aver contattato via facebook la predetta minore ed averla tratta in inganno falsamente attribuendosi la qualifica professionale di fotografo”, le avrebbe somministrato “sostanze alcoliche fino a farle raggiungere lo stato di ubriachezza” e, abusando delle sue condizioni di “inferiorità fisica e psichica”, l’avrebbe indotta ad intrattenere con lui rapporti sessuali completi.
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui sopra, pur rideterminando l’entità della pena, ritenendo applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. (la quale presuppone che il colpevole, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento e, quando possibile, mediante le restituzioni).
Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva che la Corte d’appello avesse errato solamente nel determinare l’entità della pena, confermando, per il resto, la decisione resa dal giudice di secondo grado.
Osservava la Cassazione, in proposito, che la Corte d’appello, aveva, del tutto correttamente, “ritenuto configurabile il reato di violenza sessuale per induzione contestato”, essendo stato pienamente dimostrato che l’imputato aveva indotto in inganno la minore “spacciandosi come fotografo professionista” e avendo egli fatto “ingerire alla minore dell’alcool in modo da renderla più disinibita e così invogliarla a soddisfare i propri impulsi sessuali”.
Precisava la Cassazione, sul punto, che “l’ipotesi di violenza sessuale per induzione contemplata dall’art. 609 bis secondo comma n. 2 cod. pen.” si verifica quando la persona offesa viene tratta in inganno “per essersi il colpevole sostituito ad altra persona” e tale fattispecie “è integrata non solo dallo scambio fisico fra persone ma anche dall’ipotesi in cui l’agente si sia attribuito un falso stato o false qualità”.
Evidenziava la Cassazione, inoltre, che la Corte d’appello aveva, altrettanto correttamente, ritenuto che l’imputato avesse profittato delle condizioni di “inferiorità psichica” della vittima, tra le quali rientrano “anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti”.
Anche in quest’ultimo caso, infatti, “si realizza quel doloso sfruttamento, da parte dell’autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, la quale viene così strumentalizzata con l’obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali”.
Come detto, l’unico punto della sentenza impugnata che non veniva ritenuto corretto da parte della Cassazione era quello relativo all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p.
Evidenziava la Cassazione, infatti, che, affinchè possa ritenersi sussistente il “ravvedimento” del colpevole - e, dunque, possa trovare applicazione la circostanza attenuante sopra citata - è necessario che “il risarcimento del danno sia totale ed effettivo”.
Nel caso di specie, invece, secondo la Cassazione, il giudice d’appello aveva errato nell’applicare l’attenuante, in quanto lo stesso aveva rilevato la “limitata entità dell’esborso effettuato rispetto alla oggettiva gravità dei fatti”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra esposti.