In merito, infatti, si è pronunciato anche il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 22.05.2017, affermando nuovi ed importanti principi di diritto.
In particolare, per il Tribunale citato, in un’ottica di praticità del sistema, ha riconosciuto come indice di misurazione del reddito quello che la Costituzione, nonchè la legge attuativa, fissa come presupposto per godere del gratuito patrocinio.
Si tratterebbe di una somma mensile di poco inferiore ai 1.000 euro, per un totale complessivo di 11.528,41 euro all’anno.
Lo scorso 10 maggio, lo ricordiamo, i giudici della Suprema Corte, dopo aver dichiarato espressamente l’inesistenza dell’obbligo in capo all’ex coniuge più "ricco" di garantire lo stesso tenore di vita all’altro, avevano citato alcuni parametri utili al fine di verificare l’autosufficienza economica di uno dei due coniugi ed accertare, di conseguenza, come non dovuto l’assegno di mantenimento.
La Suprema Corte ha però omesso di specificare quando il reddito percepito possa ritenersi tale da garantire la "autosufficienza economica".
Di qui, l’intervento del Tribunale di Milano che ha indicato come parametro concreto per la commisurazione del reddito e, quindi, per l'accertamento dell'esistenza del diritto all'assegno, il reddito annuale sotto il quale è accordato dallo Stato il gratuito patrocinio.
In questo modo, proseguono i giudici di merito, la valutazione preordinata alla liquidazione dell’assegno divorzile sarebbe garantita in modo conforme su tutto il territorio nazionale (seppur in via approssimativa).