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Assegno di mantenimento calcolato in proporzione ai redditi

Famiglia - -
Assegno di mantenimento calcolato in proporzione ai redditi
Per determinare l'importo dell'assegno di mantenimento è fondamentale applicare il principio di proporzionalità dei redditi dei coniugi e valutare l'entità e la quantità dei debiti gravanti sugli stessi.
Come noto, il Giudice nel determinare l’importo dell’assegno di mantenimento da porre a carico di un coniuge in favore dell’altro, in sede di separazione o divorzio, deve tener conto delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi stessi.

Il principio fondamentale che deve seguire il giudice è quello in base al quale ciascun coniuge ha diritto di mantenere, dopo la separazione o il divorzio, un tenore di vita analogo a quello di cui godeva nel corso del matrimonio.

Ebbene, in ordine ai criteri di determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento si è recentemente pronunciato il Tribunale di Roma, con una sentenza del 08 aprile 2016.

Il Tribunale ricordava come l’art. 155 del c.c. imponga, sul punto, di rispettare il “principio di proporzionalità rispetto al reddito percepito da ciascun genitore”, il quale va calibrato “in base agli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse dei medesimi”.

Nel caso esaminato dal Tribunale, l’ex marito risultava percepire una retribuzione di circa € 3.000 mensili, oltre a essere proprietario di un immobile ad uso abitativo, per l’acquisto del quale aveva acceso un mutuo. Il medesimo, inoltre, aveva sottoscritto anche un contratto di finanziamento.

L’ex moglie, invece, risultava percepire una retribuzione di circa € 2.600, ma risultava gravata anche dall’obbligo di pagare i canoni di locazione relativi all’immobile in cui risiedeva e dall’obbligo di rimborsare le rate di un prestito precedentemente sottoscritto.

Ebbene, il Tribunale riteneva rilevanti i debiti gravanti sul patrimonio della moglie, concludendo nel senso della “superiorità delle condizioni economiche” del marito; tale superiorità si configura con il concorso “non solo di maggiori redditi (…) ma altresì del suo patrimonio immobiliare in quanto utilità suscettibile di valutazione economica”, di cui invece la ex moglie era priva.

Di conseguenza, il giudice concludeva con il porre a carico del marito “un assegno perequativo di € 500 mensili, oltre all'adeguamento annuale secondo l'Istat”.

Va osservato che, nel caso di specie, la moglie aveva chiesto la corresponsione di un “assegno cumulativo”, che comprendesse anche gli importi necessari a sostenere le spese straordinarie relative ai figli, dal momento che gli aspri contrasti che caratterizzavano il rapporto tra i coniugi rendevano impossibile raggiungere un accordo in ordine alle medesime.

Con riferimento a quest’ultima questione, tuttavia, il Tribunale precisava come l’assegno perequativo sia riconosciuto unicamente a titolo di “mantenimento ordinario”, non potendosi ritenere che l'assegno cumulativo richiesto dalla moglie "al fine di prevenire gli aspri conflitti che hanno finora caratterizzato l'esazione delle spese straordinarie, risponda alle effettive esigenze della prole, tenuto conto che molti dei suddetti esborsi sono oggettivamente imprevedibili anche in punto di an debeatur e come tali capaci di incidere sul criterio dell'adeguatezza al mantenimento da parte di ciascun genitore (cfr. Cass. 8.6.2012 n.9732), ma che comunque si verrebbe in tal modo ad esautorare il padre dalla possibilità di assumere scelte significative nell'educazione, nella cura e nell'istruzione dei figli, le quali continuano a far parte della responsabilità genitoriale anche oltre il raggiungimento della maggiore età, incidendo necessariamente nel percorso di vita che viene attraverso gli impegni economici dei genitori consentito di percorrere alla prole fino al raggiungimento dell'autonomia della medesima”.

Il giudice, dunque, non ritenendo che la previsione di un assegno cumulativo rispondesse alle effettive esigenze dei figli, imponeva ai coniugi di regolare specificamente le spese straordinarie, proprio al fine di attenuare il conflitto genitoriale sussistente sull’argomento e garantire una “più armoniosa cooperazione” tra i genitori medesimi, nel primario interesse della prole.


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