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Assegno di Inclusione, novità in arrivo, approvate le nuove linee guida per le categorie svantaggiate: ecco cosa cambia

Assegno di Inclusione, novità in arrivo, approvate le nuove linee guida per le categorie svantaggiate: ecco cosa cambia
Approvato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che introduce nuove linee guida per i soggetti svantaggiati che richiedono l’accesso all’ADI
Il 24 giugno 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato un nuovo decreto, contenente le nuove linee guida per l’accesso all’Assegno di inclusione. L’attenzione del Ministero si è focalizzata soprattutto sull’erogazione del beneficio nei confronti delle persone rientranti nelle categorie in condizione di svantaggio.
Le nuove linee guida sono indirizzate sia ai potenziali beneficiari dell’ADI, sia ai centri il cui compito è pianificare i percorsi personalizzati per i destinatari del sussidio. Infatti, l’erogazione del sussidio è accompagnata da percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per ciascun beneficiario.

Prima di procedere con l’analisi delle nuove linee guida, è bene soffermarsi brevemente sul sussidio in commento.
L'Assegno di inclusione (ADI) è disciplinato dal d.lgs. n. 4 del 14 gennaio 2019. Questa misura è volta a fornire un sostegno economico a soggetti in particolari condizioni di difficoltà economica e sociale, al fine di migliorarne l'inclusione sociale e il benessere economico. La domanda di accesso al sussidio può essere presentata presso gli uffici competenti dell'INPS. L'importo dell’ADI, inoltre, varia in base alla composizione del nucleo familiare, alle condizioni specifiche del beneficiario e al reddito familiare calcolato in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Esso è riservato ai nuclei familiari che includano al loro interno:
• minori;
• over 60;
• disabili;
• donne vittime di violenza;
• soggetti svantaggiati.

Tornando quindi all’esame delle linee guida, una delle prime novità attiene alle nuove indicazioni fornite nei riguardi dei soggetti collocati nelle categorie in condizioni di svantaggio.
Il nuovo decreto fornisce l’indicazione analitica dei soggetti che possono essere qualificati come “soggetti svantaggiati” e si riferisce, in particolare, a:
  • soggetti affetti da disturbi mentali, che ricevono assistenza da parte dei servizi socio-sanitari;
  • soggetti che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale pari almeno al 46%, che rende necessario il ricorso a cure specifiche domiciliari;
  • persone affette da dipendenze patologiche, inserite in programmi di riabilitazione;
  • vittime di tratta di essere umani, che ricevono assistenza dai servizi sociali;
  • soggetti che abbiano subito violenze di genere, assistiti dai servizi sociali e socio-sanitari;
  • ex-detenuti, nell’arco temporale dell’anno successivo al termine della pena;
  • persone che presentano particolari fragilità sociali e che si trovano in strutture di accoglienza;
  • persone in condizione di povertà e prive di dimora, assistite dai servizi sociali;
  • soggetti appena divenuti maggiorenni, fino al compimento dei 21 anni di età, i quali vivono in comunità residenziali o in affido fuori dal nucleo familiare di origine.
Tuttavia, come specificato all’interno delle più volte citate linee guida, per accedere al beneficio dell’Assegno di inclusione è necessario che il soggetto richiedente sia in possesso delle condizioni prescritte già prima della presentazione della richiesta; oppure il possesso dei requisiti richiesti deve essere stato già provato prima di presentare la richiesta di accesso all’ADI.
Il decreto, infatti, afferma testualmente: “La presa in carico, così come l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni, deve essere precedente e sussistere alla data di presentazione della domanda di Assegno di Inclusione”.
Ciò significa che il richiedente, prima di presentare la domanda per accedere all’ADI, deve già essere stato preso in cura da un ente preposto all’assistenza.
Pertanto, l’accesso all’Assegno di inclusione è subordinato a un previo riconoscimento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, della sussistenza di una condizione di svantaggio pregressa, riconoscimento che prescinde dalla successiva richiesta dell’ADI.
Quanto alla procedura da seguire, coloro i quali si trovino in una condizione di svantaggio dovranno indicare, all’interno di un apposito modulo, l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione attestante la propria condizione, nonché il numero identificativo del certificato, la data di emissione e la prova della partecipazione a un programma di cura specifico per il soggetto.

Come detto, il nuovo decreto è indirizzato non solo ai beneficiari, bensì anche ai centri incaricati di prestare assistenza. Infatti, in base alle nuove linee guida, i centri sociali devono provvedere alla presa in carico dei soggetti svantaggiati. Per fare ciò, gli stessi dovranno realizzare alcuni test, osservazioni e diagnosi, la cui finalità è individuare con precisione gli eventuali programmi e percorsi di cura da adottare per ogni singolo beneficiario.
In caso di soggetti già inseriti in un percorso di cura ad hoc, il compito dei centri sociali sarà analizzare le criticità dei singoli programmi, al fine di individuare le motivazioni per le quali gli stessi non hanno raggiunto le proprie finalità. Dopodiché, dovranno individuare nuovi obiettivi, stabilendo anche le tempistiche.
Si tratta in sostanza di una valutazione multidimensionale, funzionale a pianificare le azioni pratiche da adottare per ogni soggetto svantaggiato, tenendo opportunamente conto della sua quotidianità e delle esperienze pregresse.
Il punto di approdo infatti è la predisposizione di progetti individuali di assistenza, sia a carattere domiciliare che semiresidenziale, che si rivolga a soggetti affetti da particolari disabilità o forme di fragilità sociale. Tale obiettivo è realizzabile solo attraverso azioni concrete di inserimento sociale e lavorativo.

All’interno del decreto sono, inoltre, contenuti i moduli attraverso i quali gli enti pubblici competenti (i centri sociali) possono procedere ad attestare la condizione di svantaggio del beneficiario.
All’interno di questi moduli sono indicate diverse informazioni, funzionali a individuare l’ente pubblico competente nonché il responsabile della procedura.
I dati successivi da inserire sono quelli afferenti alla persona richiedente l’ADI.
È necessario, poi, scegliere la casella contenente la lettera riconducibile alla specifica situazione di svantaggio. Infine, il documento dev’essere compilato con la firma e l’indicazione del luogo e della data.

È opportuno, tuttavia, tenere conto che le regole appena menzionate non trovano applicazione per soggetti già considerati nella tutela (ovvero minorenni, over 60 e disabili), in forza delle precedenti linee guida dell’Assegno di Inclusione.

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